a cura degli Avvocati Gabriele Sepio e Gianpaolo Sbaraglia, Studio legale ACTA
L’anno in corso segna una svolta importante per la tassazione dell’economia digitale, essendo prevista la prima effettiva applicazione della web tax italiana. Non mancano, tuttavia, nodi ancora da scogliere, soprattutto in riferimento ai rapporti, particolarmente critici, con l’amministrazione statunitense. A ciò si aggiunge l’assenza di un coordinamento a livello internazionale dovuta all’attuale emergenza da COVID-19.
A tal proposito, si ricorda che la web tax, introdotta dalla legge di bilancio 2019 e parzialmente modificata dalla legge di bilancio 2020, si ispira alla proposta di Direttiva COM (2018) 148 final, presentata nell’ambito di un pacchetto di misure per la tassazione equa dell’economia digitale predisposto dalla Commissione UE, in attesa di soluzioni definitive in ambito OCSE. Essa si sostanzia in un’imposta pari al 3% dei ricavi derivanti da determinati servizi digitali realizzati da imprese di rilevanti dimensioni. In particolare, l’imposta è dovuta da imprese, anche non residenti nel territorio dello Stato, con ricavi globali pari ad almeno 750 milioni di euro, a condizione che abbiano conseguito almeno 5,5 milioni di euro di ricavi derivanti da determinati servizi digitali realizzati in Italia. Tra questi, la veicolazione su un’interfaccia digitale di pubblicità mirata agli utenti della medesima interfaccia; la messa a disposizione di un’interfaccia digitale multilaterale, nonché la trasmissione di dati raccolti da utenti e generati dall’utilizzo di un’interfaccia digitale. Quanto alla territorialità, l’imposta è legata alla localizzazione in Italia degli utenti dei servizi assoggettati all’imposta.
Web tax italiana e raccomandazioni OCSE
La cornice normativa della web tax è completata dal Provvedimento del 15 gennaio 2021 dell’Amministrazione finanziaria e dalla Circolare Agenzia entrate n. 3/E del 23 marzo 2021, che precisano le modalità applicative dell’imposta. Sull’argomento è altresì intervenuto il recente decreto “Sostegni” fissando come termine per il primo versamento il prossimo 17 maggio (il 16 cade di domenica). In merito alle scadenze, si ricorda che i termini per il versamento dell’imposta e per la presentazione della relativa dichiarazione, originariamente fissati al 16 febbraio e al 31 marzo dell’anno solare successivo, sono stati fissati, rispettivamente, al 16 maggio e al 30 giugno. Il differimento si applica anche ai termini che, in sede di prima applicazione della norma, erano stati prorogati, dal Dl n. 3/2021, al 16 marzo 2021, per quanto concerne i primi versamenti, e al 30 aprile 2021, per la presentazione della dichiarazione.
Il pagamento dell’imposta dovrà essere effettuato con modello F24, utilizzando gli appositi codici tributo istituiti dall’Agenzia. Tuttavia, la menzionata circolare lascia ancora alcuni dubbi aperti, specie in considerazione dell’inapplicabilità delle Convenzioni contro le doppie imposizioni; infatti, la deducibilità IRES-IRAP illustrata dall’Amministrazione non sembra risolvere il problema della doppia imposizione. A livello internazionale, invece, si ricerca ancora una soluzione comune; fino ad ora il mancato accordo, raccomandato in sede OCSE e UE, sulla tassazione dei redditi nel settore digitale è principalmente dipeso dall’opposizione degli Stati Uniti. Lo scorso 6 gennaio il governo statunitense ha, infatti, rilasciato il «Report on Italy’s Digital Services Tax», evidenziando gli impatti negativi economico-concorrenziali di tale prelievo fiscale unilaterale per le società statunitensi.
Web tax italiana discriminatoria?
Secondo il Report, la web tax italiana è discriminatoria perché colpisce le società che superano una certa soglia di fatturato. L’indagine mostra che solo 43 società raggiungono quelle soglie di ricavi, e di queste oltre il 62% è statunitense e meno del 7% italiano. Il report fa poi notare che l’imposta è in disaccordo con i principi di tassazione internazionali, perché si applica al fatturato e non al profitto, e comporta una doppia tassazione dello stesso flusso di ricavi. Il rappresentante del commercio statunitense ha addirittura lanciato un avvertimento all’Italia, facendo largo, in futuro, all’ipotesi di misure tariffarie ritorsive, sulla base della Section 301 del Trade Act del 1974. Tuttavia, con la riforma fiscale che l’amministrazione di Biden sta avviando, l’accordo sembrerebbe più vicino.
La proposta statunitense, presentata in occasione del G20, si sostanzia nella “global minimum tax”, ossia una tassazione comune minima del 21% sui profitti realizzati all’estero da qualsiasi multinazionale, al fine di arginare la competizione fiscale e la corsa ai paradisi fiscali. Tale riforma permetterebbe all’Italia di recuperare 8-10 miliardi di dollari l’anno dalle multinazionali italiane che spostano parte dei loro profitti nei paradisi fiscali. La contropartita, tuttavia, sarebbe l’eliminazione della web tax e, dunque, la rinuncia, per il nostro Paese, a 587,6 milioni di euro, importo del gettito calcolato per il 2020 dalla web tax. Si tratta, senza dubbio, di una soluzione che consentirebbe sia di contrastare i paradisi fiscali, sia di incassare risorse da giganti appartenenti anche a settori diversi dal digitale. Si attendono, dunque, i prossimi sviluppi in vista del G20 di luglio, auspicando il raggiungimento di una politica comune a livello internazionale.