E’ atteso un provvedimento a favore delle aziende farmaceutiche che sono in regola con i pagamenti del payback. Con la manovra 2022, il governo Draghi aveva confermato al 7 per cento il tetto per la spesa convenzionata, innalzando all’8 quello per gli acquisti diretti, quello più a rischio di sforamenti.
L’applicazione delle nuove quote risulta subordinata all’aggiornamento annuale da parte dell’Agenzia italiana del farmaco
L’applicazione delle nuove quote – riferisce Quotidiano Sanità – risulta però subordinata all’aggiornamento annuale da parte dell’Agenzia italiana del farmaco dell’elenco dei farmaci rimborsabili dal Servizio Sanitario Nazionale (in corso, come da periodici interventi da parte dell’ente regolatorio) e al fatto che le aziende siano adempienti nei confronti del pagamento delle quote previste per il payback negli anni 2019-2020 e anche 2021. A oggi, lo sono la quasi totalità delle aziende farmaceutiche coinvolte: nel 2019 e 2020 l’importo richiesto è risultato rispettivamente pari a 1.361 e 1.396 milioni e a febbraio scorso era stato versato il 99 per cento del dovuto.
Le aziende e l’innalzamento del tetto di spesa
Un decreto ministeriale del novembre 2022 definisce precisamente le aziende che potranno giovare dell’innalzamento del tetto di spesa, che si concretizzerà attraverso uno sconto’sul prossimo payback. Il decreto fissa:
- L’azienda adempiente: l’azienda farmaceutica che ha provveduto all’integrale pagamento dell’onere di ripiano per gli anni 2019 e 2020, senza aver formulato alcuna riserva né azione giudiziale o di altra natura avverso atti, documenti e provvedimenti relativi ai procedimenti di ripiano per gli anni 2019 e 2020;
- L’azienda non adempiente: l’azienda farmaceutica per la quale sia stato verificato il mancato pagamento integrale dell’onere di ripiano per gli anni 2019 e 2020, ovvero abbia formulato riserva o intrapreso azioni giudiziali o di altra natura ancora in essere, decorsi trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto (novembre 2022), avverso atti, documenti e provvedimenti relativi ai procedimenti di ripiano per gli anni 2019 e 2020;
- L’azienda adempiente a sanatoria: l’azienda farmaceutica che, entro e non oltre i trenta giorni successivi alla pubblicazione del presente decreto, abbia ottemperato all’integrale pagamento dell’onere di ripiano per gli anni 2019 e 2020, ove ancora non operato, e abbia contestualmente provveduto al ritiro della propria riserva e al ritiro delle azioni giudiziali o di altra natura eventualmente attivati avverso atti, documenti e provvedimenti relativi ai procedimenti di ripiano per gli anni 2019 e 2020.