Perché questo articolo ti dovrebbe interessare? La procura di Padova ha impugnato 33 atti di nascita dei figli di famiglie omogenitoriali. In un caso è già stata fissata la sentenza per il ricorso. Cosa accadrà ai figli delle famiglie arcobaleno? Ne abbiamo parlato con l’avvocata Manola Rinaldi.
La procura di Padova ha impugnato 33 atti di nascita di figli di coppie omogenitoriali, chiedendo al Tribunale civile di cancellare dallo stato di famiglia il nome della madre non biologica e di conseguenza rettificare il doppio cognome dei figli. I documenti coinvolti vanno dal 2017 a oggi.
La prima notifica del tribunale è arrivata a una coppia di 40enni la cui figlia compirà tra poco 6 anni. L’udienza per il ricorso sarà il 14 novembre. La stessa sorte toccherà alle altre famiglie coinvolte. La madre non biologica si trova così a non essere più riconosciuta nel suo ruolo genitoriale. Altre coppie arcobaleno attendono di capire come tutelare le proprie famiglie.
Quali sono le conseguenze a cui queste famiglie possono andare incontro? Lo abbiamo chiesto all’avvocata Manola Rinaldi.
Perché la procura di Padova è potuta intervenire impugnando gli atti di nascita delle famiglie omogenitoriali?
C’è una tendenza delle procure (o meglio di alcune procure e mi viene da dire non solamente in questo momento storico governato dalla destra, perché ci sono altri precedenti giudiziari) ad intervenire. Tutto è ancora troppo indietro e la vicende sono legate al divieto di maternità surrogata vigente in Italia (art. 12, comma 6, L. 40/2004). Neanche la legge 76/2016 ha riconosciuto il diritto alla genitorialità delle coppie mono affettive.
Sulla questione legame tra figli e genitore intenzionale è intervenuta la Corte Costituzionale nella sentenza con due decisioni 33/2021 e 32/2021 ribadendo il divieto alla fecondazione artificiale per le coppie omossessuali e condannando alla maternità surrogata, ma costatando che nel nostro paese manchi la concreta possibilità del riconoscimento giuridico dei legami tra il bambino e il genitore d’intenzione, ovvero quel genitore ha condiviso il progetto di genitorialità, lo ha portato avanti fino al parto e successivamente crescendo fattivamente il figlio, pur non avendo alcun legame biologico con lo stesso.
Se penso alla vita quotidiana della bambina che ha già ricevuto la notifica del Tribunale, immagino ci siano delle conseguenze concrete. Stando alla legge attuale, quali? La madre non biologica potrà andare a prenderla a scuola, accompagnarla in ospedale, prendere delle decisioni per la figlia, etc.?
Direi che il problema della scuola è risolvibile con la questione delega da parte del genitore biologico. Sulla questione scelte nell’interesse del figlio, ospedale ecc. (non essendoci legale riconosciuto) direi che senza il consenso scritto del genitore biologico non si possa fare nulla i veri problemi si creano poi quando viene a mancare il genitore biologico e quello intenzionale ha un legame con il figlio di fatto non riconosciuto (prima della legge 76/2016 una coppia omosessuale era priva di tutela, neanche il diritto di essere informata sulle condizioni mediche del compagno/a).
A tutela di quello che viene ritenuto l’interesse del minore, resta in ogni caso aperta la possibilità, per il genitore “intenzionale” dell’adozione in casi particolari, prevista dall’art. 44, comma 1, ,lett. d), della legge n. 184/1983 (procedimento comunque lungo e faticoso). La triste realtà di questa vicenda è che la minore pagherà per quelle che sono definite le “colpe” dei genitori.