Fin dall’inizio dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, a marzo 2020, diversi sono stati gli interventi legislativi adottati su iniziativa governativa e finalizzati a prevenire la diffusione del contagio e a sostenere i contribuenti mediante la previsione di agevolazioni.
Infatti, settori come quello del lavoro, della fiscalità e della giustizia sono stati direttamente oggetto dei provvedimenti che si sono susseguiti. Anche la normativa processuale e, in particolare, il processo esecutivo sono stati interessati da modifiche normative e misure di favore. Infatti, nel tracciare le linee guida per lo svolgimento del processo esecutivo in tempo di pandemia, il legislatore sembra essere stato mosso da una duplice finalità: da un lato, quella di evitare spostamenti e assembramenti tra persone, – si pensi allo svolgimento delle udienze da remoto – e, dall’altro, quello di ridurre l’impatto economico negativo derivante dall’emergenza sanitaria.
L’emergenza sanitaria e la sospensione degli sfratti
Nel quadro così delineato si inserisce, altresì, la sospensione delle procedure esecutive sull’abitazione principale del debitore, prevista fino al 30 giugno 2021, e disposta dall’art. 54-ter, d.l. n. 18/2020, cd. decreto “Cura Italia”. Il fermo di tali procedure è, secondo il legislatore, giustificato dall’esigenza di contenere gli effetti negativi dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. La realtà dei fatti, tuttavia, appare ben diversa dalla ratio legis. Infatti, dalla formulazione della disposizione non si evince la sospensione delle espropriazioni per crediti dipendenti dall’emergenza sanitaria, quanto, piuttosto, la sospensione, in generale, di tutte le procedure esecutive riguardanti l’abitazione principale del debitore e, dunque, anche relativamente ai procedimenti avviati precedentemente allo scoppio della pandemia. Sul tema, si è pronunciata anche la Corte Costituzionale con la sentenza n. 128/2021 del 22 giugno 2021, relativamente alle questioni di legittimità sollevate dai Tribunali di Barcellona Pozzo di Gotto e di Rovigo sull’articolo 13, comma 14, del d.l. n. 183/2020 (cd. “Milleproroghe”).
Blocco Sfratti anti-Covid. Il parere della Corte Costituzionale
Tale disposizione, che ha appunto introdotto la proroga, fino al 30 giugno 2021, della sospensione dei procedimenti esecutivi immobiliari aventi ad oggetto l’abitazione principale del debitore, è stata dichiarata illegittima. Secondo la censura mossa dalla Corte, la proroga sembrerebbe porsi in contrasto con l’art. 24, primo comma, Cost., in quanto comprimerebbe, senza alcuna ragione giustificativa, il diritto del creditore in sede esecutiva; con gli artt. 3, secondo comma, e 47, secondo comma, Cost., atteso che il legislatore non avrebbe ponderato adeguatamente né i contrapposti interessi delle parti del processo esecutivo, né l’incidenza negativa che una progressiva stabilizzazione della misura di sospensione potrebbe avere sui tassi di interesse dei mutui; e con l’art. 111, secondo comma, Cost., in virtù dell’incidenza negativa della sospensione della procedura esecutiva sulla sua ragionevole durata.
“Serve bilanciamento tra i valori costituzionali”
La Corte, infatti, sottolinea che la sospensione delle procedure esecutive deve costituire un evento eccezionale, giustificato da particolari esigenze transitorie e comunque limitato ad un ristretto periodo temporale; in aggiunta, un’eventuale sospensione deve tener conto di un ragionevole bilanciamento tra valori costituzionali in conflitto. In particolare, la Corte ha ritenuto non più proporzionato il bilanciamento tra la tutela giurisdizionale del creditore e quella del debitore, considerando che i giudizi civili, dopo una prima fase di sospensione generalizzata, sono ripresi gradualmente e con modalità compatibili con l’emergenza sanitaria. Secondo quanto affermato dalla Corte, il sacrificio richiesto ai creditori avrebbe dovuto essere dimensionato rispetto alle reali esigenze di protezione dei debitori, con l’indicazione di adeguati criteri selettivi, che, tuttavia, non sono stati menzionati. Parallelamente, è stata ribadita la facoltà del legislatore, qualora l’emergenza epidemiologica lo richieda, di adottare le misure più idonee per realizzare un diverso bilanciamento, ragionevole e proporzionato, tra il diritto del debitore all’abitazione e la tutela giurisdizionale in sede esecutiva dei creditori.
*articolo a cura dell’Avv.Sbaraglia e Dottoressa Iorio – Studio Acta