Il Tribunale di Milano, con una sentenza pubblicata il 22 luglio u.s., ha rigettato il ricorso di un ex dipendente licenziato durante il periodo emergenziale. Il Giudice, accogliendo le difese della società Transcom Worldwide – assistita dallo Studio Orsingher Ortu – Avvocati Associati, con il partner Alessandro De Palma e l’associate Dora Vuolo -, ha fornito uno dei primi precedenti giurisprudenziali in merito alle tassative ipotesi di recesso consentito durante la vigenza del c.d. “blocco dei licenziamenti”, soffermandosi sulle differenze tra le ipotesi previste dal Decreto Agosto (D.L. n. 104/2020) e quelle previste dal Decreto Sostegni (D.L. n. 41/2021).
Come osservato dal Tribunale meneghino: “appare evidente che il legislatore, da ultimo, abbia abbandonato l’eccessivo formalismo inizialmente richiesto ovvero quello di condizionare la legittimità del licenziamento per cessazione di attività alla formale apertura della messa in liquidazione che, nella nuova prospettiva, rappresenta una alternativa ma non esaurisce la fattispecie, in quanto anche la sola intimazione di recesso motivato dalla cessazione definitiva dell’attività giustifica la scelta aziendale senza violare la regola generale”.
La pronuncia milanese si segnala anche perché si distingue, superandola, dalla nota pronuncia del Tribunale di Roma n. 2362/2021.