Nuove regole IVA per il commercio elettronico, a decorrere dal 1° luglio 2021. In data 15 giugno 2021, è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il D.lgs. n. 83 del 25 maggio 2021, che recepisce le misure del “pacchetto IVA e-commerce”, contenute nelle direttive 2017/2455/UE e 2019/1995/UE. In linea con la normativa europea, il decreto ha introdotto importanti novità, modificando il Decreto IVA (DPR 633/72) e riformando la disciplina delle vendite a distanza, al fine di semplificare gli obblighi e gli adempimenti relativi all’imposta sul valore aggiunto per le imprese impegnate nell’e-commerce transfrontaliero.
Dal 1 luglio 2021 le nuove norme sul commercio elettronico
In particolare, tra le principali novità rientra l’introduzione di un’unica soglia di riferimento pari a 10 mila euro per le vendite a distanza intra-UE, al superamento della quale le vendite sono rilevanti ai fini IVA nello Stato di destinazione dei beni. Di conseguenza, entro la soglia suddetta, la tassazione delle prestazioni IVA rimane nello Stato di origine, agevolando le piccole e medie imprese che effettuano prestazioni occasionali in altri Stati membri, le quali potranno adempiere al versamento dell’imposta direttamente nello Stato di appartenenza. Ad oggi, tale soglia è già operativa per i servizi TTE ed entrerà in vigore il prossimo 1° luglio 2021 altresì per le vendite a distanza intracomunitarie di beni.
Il decreto, infatti, ha modificato l’art. 7-octies del decreto IVA, estendendo l’ambito applicativo della soglia dei 10 mila euro anche alle vendite a distanza, con l’obiettivo di individuare la territorialità ai fini IVA di tali operazioni. Con riguardo ai soggetti che si avvalgono del regime speciale descritto, peraltro, viene meno l’obbligo di emissione della fattura, trovando applicazione, ove sia stata ugualmente emessa, le regole di fatturazione dello Stato membro di identificazione. A partire dall’entrata in vigore del decreto, inoltre, è stato esteso il regime speciale Moss (Mini One Stop Shop), il quale potrà essere applicato alla generalità delle prestazioni di servizi transfrontaliere rese a consumatori finali e alle vendite a distanza intra-Ue, con lo scopo di semplificare gli adempimenti fiscali ai fini IVA. Ne consegue che, con la riforma degli articoli 74-quinquies e 74-sexies del DPR 633/72, il sistema speciale MOSS diviene OSS (One Stop Shop).
Esenzione Iva, sportello unico, emissione della fattura: cosa cambia per il commercio elettronico
Tuttavia, tale estensione non determina un mutamento delle regole sulla territorialità IVA delle prestazioni di servizi, bensì si limita a riconoscere la facoltà per i beneficiari di poter dichiarare, oltre che versare l’imposta, tramite il portale OSS, non essendo richiesta l’identificazione diretta (o la nomina di rappresentante fiscale) nel Paese in cui l’operazione rileva. Per le imprese che si avvalgono dello sportello OSS, per di più, è stato eliminato l’obbligo di emissione della fattura ed è stato prorogato il termine di scadenza per la presentazione della dichiarazione IVA all’OSS. Simultaneamente, con l’introduzione dell’articolo 74-sexies1 nel Decreto IVA, è stato esteso il regime speciale IOSS (Import One Stop Shop) alle vendite a consumatori finali di beni importati da paesi terzi in spedizioni di valore non superiore a 150 euro, con la contestuale eliminazione dell’esenzione IVA per i beni importati di valore inferiore a 22 euro. Lo sportello unico, alla luce di tali novità, potrà essere utilizzato per tre diversi Regimi, l’OSS per il Regime UE, l’OSS per il Regime non UE e lo IOSS. In ultimo, si segnala il nuovo art. 2-bis del Decreto IVA, rubricato “cessioni di beni facilitate dalle interfacce elettroniche”, il quale considera effettuate dall’interfaccia elettronica (gestore della piattaforma) le cessioni di beni da questa facilitate.
La “finzione giuridica” per l’E-commerce
In particolare, si tratta di cessioni di beni importati da territori terzi o da paesi terzi, in spedizioni di valore intrinseco non superiore a 150 euro. Inoltre, si applica alle cessioni di beni effettuate nella Comunità da un soggetto passivo non stabilito nella Comunità a una persona che non è un soggetto passivo con partenza e arrivo nello stesso stato membro, ovvero tra uno stato membro ad altro stato membro. Nei confronti dei gestori di piattaforme, stabiliti in Stati membri dell’Unione europea diversi da quello del fornitore del bene, il decreto ha introdotto una “finzione giuridica”, per cui gli operatori che gestiscono le piattaforme online sono considerati cessionari e rivenditori dei medesimi beni.
Da ciò ne deriva che, ai fini IVA, si configura un doppio passaggio: per l’operazione di parte passiva, questi devono assolvere l’IVA con il meccanismo del reverse charge; per l’operazione di parte attiva, invece, una cessione imponibile. Il soggetto che facilita le vendite di beni a distanza mediante un’interfaccia elettronica diviene, nel primo rapporto B2B, l’acquirente dei beni, ceduti dal fornitore, cessione esente esentano la cessione di tali beni a detto soggetto passivo.” Al contempo, lo stesso diviene “rivenditore” dei medesimi beni, oggetto della vendita a distanza, nel rapporto con il consumatore finale (B2C). Al di là dei tecnicismi, le modifiche apportate e applicabili dal 1° luglio 2021 cambieranno radicalmente l’e-commerce richiedendo agli operatori del settore fornitori e gestori di piattaforme importanti accortezze al fine di applicare l’imposta sul valore aggiunto. Questo potrebbe avere un potenziale impatto sulle operazioni a distanza (nell’ultimo anno aumentate a causa anche del periodo emergenziale), con ricadute nei confronti del consumatore finale.
*articolo a cura dell’avvocato Sbaraglia e della Dott.ssa Elisabetta Grasso.