Pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 120 del 21 maggio 2021, la legge n. 69 del 21 maggio 2021, che converte, con modificazioni, il d.l. n. 41/2021, detto anche Decreto Sostegni bis e recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all’emergenza da COVID-19.
Rispetto alla struttura originaria del provvedimento, sono state apportate alcune rilevanti modifiche. Di particolare interesse sono le previsioni riguardanti il settore del lavoro. Tuttavia, appare opportuno evidenziare, con specifico riferimento a tale settore, che la conversione in legge ha principalmente confermato le misure già varate da precedenti provvedimenti, considerato il protrarsi dell’emergenza sanitaria. Proviamo a fare il punto sulle principali novità.
Decreto sostegni bis: proroga della cassa integrazioni Covid
Di primario rilievo sono le disposizioni relative agli strumenti di integrazione salariale. Tra questi, è sicuramente da segnalare la proroga della cassa integrazione COVID, che consente di richiedere fino ad un massimo di 13 settimane di trattamenti di cassa integrazione ordinaria, da utilizzare per periodi compresi tra il 1° aprile 2021 e il 30 giugno 2021 e fino ad un massimo di 28 settimane, da utilizzare per periodi compresi tra il 1° aprile 2021 e il 31 dicembre 2021, per i trattamenti di assegno ordinario e cassa integrazione salariale in deroga.
Si ricorda, a tal proposito, che il decreto “Cura Italia” aveva per la prima volta introdotto tale strumento, che è stato poi ripreso anche dai successivi provvedimenti. Resta ferma la preclusione per l’avvio delle procedure di licenziamento per tutta la durata del trattamento di integrazione salariale fruito entro il 31 dicembre 2021.
Decreto sostegni bis in gazzetta ufficiale: le misure per i professionisti
In favore di autonomi e professionisti, è disposto l’incremento, per il 2021, della dotazione del Fondo per l’esonero dal versamento dei contributi previdenziali dovuti, appunto, dai lavoratori autonomi e dai professionisti; l’incremento è pari a 1.500 milioni di euro.
Il beneficio è concesso ai sensi della Sezione 3.1 del Quadro Temporaneo emanato dalla Commissione europea. Alcune modifiche sono state introdotte in relazione alle previsioni riferibili ai cosiddetti “lavoratori fragili”: più nel dettaglio, la legge di conversione conferma fino al 30 giugno 2021 la possibilità per i dipendenti pubblici e privati con immunodeficienze e disabilità certificate di svolgere la prestazione di lavoro in modalità di lavoro agile.
Nell’ipotesi in cui tali soggetti non possano svolgere la prestazione in smart-working o non usufruiscano della cassa integrazione guadagni, si prevede l’estensione, fino al 30 giugno 2021, dell’equiparazione del periodo di assenza dal lavoro alla degenza ospedaliera.
Cosa sono i “contratti di rioccupazione”
Fino al 31 ottobre 2021, è poi istituto il contratto di rioccupazione, ossia un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato diretto a incentivare l’inserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori disoccupati nella fase di ripresa delle attività dopo l’emergenza epidemiologica.
Condizione per l’assunzione con il contratto di rioccupazione è la definizione di un progetto individuale di inserimento, finalizzato a garantire l’adeguamento delle competenze professionali del lavoratore al nuovo contesto lavorativo. Il progetto individuale di inserimento ha una durata di sei mesi, durante il quale trovano applicazione le sanzioni previste dalla normativa vigente per il licenziamento illegittimo.
Ai datori di lavoro privati che assumono lavoratori con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, è riconosciuto, per un periodo massimo di sei mesi, l’esonero dal versamento del 100% dei contributi previdenziali con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL, fino a 6.000 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile.
Ai datori di lavoro privati dei settori del turismo e degli stabilimenti termali e del commercio è, invece, riconosciuto l’esonero dal versamento dei contributi previdenziali a loro carico, fruibile entro il 31 dicembre 2021, nel limite del doppio delle ore di integrazione salariale già fruite nei mesi di gennaio, febbraio e marzo 2021, con esclusione dei premi e dei contributi dovuti all’INAIL. L’esonero è riparametrato e applicato su base mensile.
Le misure per il welfare aziendale nel decreto sostegni-bis
Da ultimo, con la conversione del d.l. n. 41 del 2021 è stato varato, in tema di welfare aziendale, il raddoppio dell’importo dei fringe benefit, da 258,23 a 516,46 euro. Nel testo approvato, è stato a tal fine inserito l’art. 6-quinquies, il quale ha stabilito che l’importo del valore dei beni ceduti e dei servizi prestati dall’azienda ai lavoratori dipendenti e non sottoposti a tassazione in busta paga, per tutto il 2021, resta di 516,46 euro.
Il valore dei benefit che non concorre alla formazione del reddito di lavoro dipendente, secondo quanto previsto dall’art. 51, comma 3,TUIR, viene dunque raddoppiato anche per l’anno in corso, giacché al periodo d’imposta preso in considerazione dal d.l. n. 104 del 2020 (cd. decreto Agosto), ossia quello del 2020, viene aggiunto anche quello del 2021.
Quest’ultima novità potrebbe costituire una valida misura a sostegno dei dipendenti e al contempo rilanciare i consumi, gravemente colpiti dall’attuale periodo emergenziale. Come visto, le modifiche apportate in sede di conversione sono piuttosto consistenti e ciò è testimoniato anche dalla circostanza che rispetto al testo base di partenza gli articoli sono pressoché raddoppiati.
Restano certamente da sciogliere alcuni importanti nodi, come la revisione della disciplina dello smart working, l’introduzione di misure strutturali per incentivare forme di welfare contrattuale che permettano di migliorare le condizioni del lavoratore che presta la sua attività in sede o da casa, sia di rilanciare il tessuto imprenditoriale italiano.
a cura degli Avvocati Gabriele Sepio e Mariasole Iorio, Studio legale ACTA