Secondo il report pubblicato nel maggio scorso e realizzato in convenzione da Istat ed Euricse, nel 2015 l’economia sociale in Italia contava 379.176 organizzazioni, per un valore aggiunto complessivo di oltre 49 miliardi di euro, quasi un milione e mezzo di lavoratori dipendenti ed oltre 5,5 milioni di volontari.
Terzo settore, il progetto di riforma strutturale
In questo contesto, con la legge delega n. 106 del 2016, è stato avviato un programma di riforma strutturale del Terzo settore che ha assunto innanzitutto una valenza sotto il profilo della creazione di un nuovo sistema “culturale” del non profit. Il progetto di riforma è stato poi implementato con l’adozione dei decreti legislativi 117/2017, contenente il c.d. “Codice del Terzo settore” (CTS), 112/2017, in materia di riforma dell’impresa sociale e 111/2017, recante la nuova disciplina del 5 per mille.
Riorganizzazione della disciplina degli enti no profit: a che punto siamo?
Nell’ambito del processo di riorganizzazione in chiave sistematica della disciplina degli enti del no profit italiano, è stata introdotta la nuova qualifica unitaria di “Ente del Terzo settore” (ETS), destinata a divenire lo standard di riferimento per tutti gli interlocutori del mondo non profit. All’adozione della qualifica di ETS è, in particolare, correlata la possibilità di fruire di alcuni vantaggi di natura fiscale, tra cui, ad esempio: la possibilità per i sovventori di beneficiare di apposite deduzioni o detrazioni d’imposta a fronte di erogazioni liberali effettuate in favore degli ETS; agevolazioni sulle imposte di registro, su successioni e donazioni ed ipocatastali.
Inoltre, per quanto riguarda il contributo del 5 per mille dell’Irpef, una volta completata l’attuazione della riforma, l’attuale categoria di beneficiari degli “enti di volontariato” verrà sostituita da quella degli “enti del Terzo settore”. Sotto il profilo fiscale, tuttavia, vi è da segnalare che i decreti di riforma prevedono tempistiche differenziate per l’efficacia delle disposizioni di carattere tributario. In particolare, mentre sono già entrate in vigore il 1° gennaio 2018 quelle in materia di: social bonus; agevolazioni su imposte indirette e tributi locali; disciplina delle erogazioni liberali; esenzione Ires per i redditi degli immobili destinati, in via esclusiva, allo svolgimento di attività non commerciale da parte di Organizzazioni di Volontariato ed Associazioni di Promozione Sociale.
Terzo settore, i contatti con la Commissione Europea
Vi sono altre disposizioni destinate, invece, a produrre i propri effetti solo successivamente all’autorizzazione della Commissione Europea, chiamata a vagliarne la compatibilità con la disciplina UE in materia di aiuti di stato. Si tratta nello specifico delle disposizioni riguardanti: titoli di solidarietà; i criteri di non commercialità delle attività di interesse generale svolte dagli ETS; i regimi forfettari per la tassazione delle attività commerciali esercitate in via secondaria da ETS, OdV ed APS; nonché, il nuovo regime di detassazione degli utili reinvestiti nell’attività di interesse generale o accantonati a riserva da parte delle imprese sociali. Ad oggi, tuttavia, il progetto di riforma non ha ancora trovato pieno completamento.
Riforma terzo settore, il progetto della piattaforma unica nazionale
In particolare, non è ancora stata lanciata dal Ministero del Lavoro la piattaforma del nuovo Registro Unico Nazionale del Terzo settore (RUNTS) che consentirà, mediante l’iscrizione nello stesso, di acquisire la qualifica di ETS. In vista dell’operatività del RUNTS, gli enti non profit che intendano accedere al Terzo settore devono adeguare i propri statuti alle nuove disposizioni contenute nel d.lgs. 117/2017, oppure, in alternativa, a quelle del d.lgs. 112/2017 sull’impresa sociale. Sul punto, assume particolare rilevanza la proroga, introdotta dal D.l. Semplificazioni (d.l. 77/2021), del termine per gli adeguamenti di APS, OdV ed Onlus che potranno adottare, entro il 31 maggio 2022, i nuovi statuti con le maggioranze previste per l’assemblea ordinaria.
Articolo a cura dell’avvocato Gabriele Sepio e Emilio Angelucci, Studio Legale ACTA