Perché leggere questo articolo? I mutuatari che hanno stipulato con le banche mutui a tasso variabile, leasing o altri finanziamenti a tasso variabile, hanno subito un danno da Euribor. Paolo Sala, founder e chief operating officer di Ring33 di fare il punto della situazione e delle relative ripercussioni.
La Cassazione ha confermato la “truffa Euribor”. I fatti risalgono al periodo che va dal 29 settembre 2005 al 30 maggio 2008. In sostanza i mutuatari che hanno stipulato con le banche mutui a tasso variabile, leasing o altri finanziamenti a tasso variabile, hanno subito un danno. Per capire meglio cosa sia accaduto abbiamo chiesto a Paolo Sala, founder e chief operating officer di Ring33 di fare il punto della situazione e delle relative ripercussioni.
La Corte di Cassazione ha confermato le intuizioni della Sos Utenti anticipate da Striscia la Notizia nel 2016. Di cosa si tratta? A quanto pare tutti coloro che hanno stipulato mutui con interessi parametrati all’Euribor tra maggio 2005 e settembre 2008, potranno ottenere l’azzeramento degli interessi. È così?
L’EURIBOR è definito come un indice del “tasso al quale depositi interbancari a termine in euro sono offerti da una banca all’altra all’interno dell’eurozona” ed è basato sulle quote individuali dei tassi alle quali le banche di riferimento ritengono che una banca ipotetica concederebbe fondi ad una seconda banca. Secondo il Codice di Condotta Euribor della Federazione Bancaria Europea “le banche di riferimento forniscono quote giornaliere del tasso (…) che ognuna di queste ritiene essere quello richiesto da una banca ad un’altra per depositi a termine interbancari all’interno dell’euro zona”. Attualmente è determinato giornalmente dalla European Banking Federation (EBF) come media dei tassi di deposito interbancario tra un insieme di banche, oltre 50.
Su cosa si erano concentrate le indagini in merito alla truffa Euribor?
Oggetto di indagine da parte della Commissione nel 2011 è stata la violazioni concernente l’Euro Interest Rate Derivatives connessi all’Euro Interbank Offered Rate (“EURIBOT” e/o l’Euro Over-Night Index Average (“EONIA”). I tassi EURIBOR sono inter alia, riflessi nel pricing degli EIRD, che sono strumenti finanziari commerciati globalmente da corporazioni, istituzioni finanziarie, hedge funds ed altri ancora per amministrare il tasso di rischio della propria esposizione (“hedging”, sia per debitori sia per gli investitori) o per scopi speculativi.
Il 14 Giugno 2011, Barclays chiede alla Commissione che le venga applicato un numero d’ordine dopo averla informata dell’esistenza di un cartello nel settore EIRD ed esprime la sua intenzione a cooperare con la Commissione sotto i termini della Nota della Commissione sull’Immunità da sanzioni e riduzioni di sanzioni in casi di cartello (“2006 Leniency Notice”). a Barclays viene concessa l’immunità condizionale il 14 Ottobre 2011.Dopo questo istituto, si aggiungono altri. A questo punto, Barclays, Deutsche Bank, Société Générale e RBS inviano alla Commissione le loro richieste formali per giungere ad un accordo (o regolare la questione o presentazione di transazione etc) ai sensi dell’art. 10a(2) del Regolamento (EC) n. 773/2004/“settlement submission”).
Cosa contengono le richieste?
Le richieste di ognuna contengono l’ammissione in termini chiari e non equivocabili della propria responsabilità per la violazione sommariamente descritta in riguardo al suo oggetto, gli elementi principali, le qualifiche legali, inclusi i ruoli e le tempistiche degli individui nella violazione in accordo con i risultati delle discussioni per la risoluzione. La Commissione ritiene i destinatari di questa Decisione colpevoli per la condotta violazione in accordo con i risultati delle discussioni per la risoluzione». In merito alle condotte delle società coinvolte attraverso i suoi dipendenti viene segnalato che questi comunicavano e ricevevano preferenze per un “settaggio” a valore costante, basso o alto di certi valori EURIBOR, inoltre si si scambiavano informazioni dettagliate non di dominio pubblico/disponibili sulle posizioni commerciali o sulle intenzioni per futuri invii di dati per l’EURIBOR di certi valori di almeno una delle proprie banche. Esploravano poi la possibilità di allineare le proprie posizioni commerciali EIRD sulla base delle informazioni ottenute e verificavano la possibilità di allineare almeno uno degli invii futuri di dati delle proprie banche per l’EURIBOR sulla base dei dati in loro possesso. Inoltre si rivolgevano all’incaricato dell’Invio dei dati EURIBOR della propria banca, o affermavano che tale discussione dovesse compiersi, per chiedere un invio di dati all’agente calcolatore dell’EBF che seguissero una certa direzione o un livello specifico. Infine, prima del momento dell’invio giornaliero dei dati, venivano riferite all’agente calcolatore o, nei casi in cui il trader ne aveva già discusso con l’incaricato, le informazioni ricevute all’altro trader.
Dopo Euribor, che ripercussioni ci saranno sui mutuatari? E sugli enti pubblici?
Coloro che hanno stipulato un mutuo o un finanziamento su base Euribor maggio 2005 e settembre 2008, potranno ottenere l’azzeramento degli interessi. Questo perché il tasso di riferimento è di fatto invalidato per la pratica scorretta. La richiesta può essere fatta se il credito è ancora in essere o terminato da non più di 10 anni. Con la sentenza della Corte di Cassazione, di fatto si amplia la possibilità di richiesta di rimborso a tutti gli istituti bancari, in virtù degli scambi di crediti e prodotti finanziari che avvengono quotidianamente tra i vari istituti a livello europeo, che ai tempi erano basati su un indice manipolato.
Gli interessi su tutti i debiti (mutui, finanziamenti, leasing, compresi i derivati) in essere tra il 2005 e 2008 debbono essere azzerati e calcolati con il tasso agevolato di cui all’art. 117 TUB (Tasso Minimo BOT annuale), oppure senza alcun interesse e solo con lo spread contrattuale. Come consiglia di comportarsi dopo il caso Euribor?
Ci sono associazioni di categoria a tutela dei consumatori che si stanno muovendo in tal senso. Essendo una pratica già avviata da questi interlocutori, il consiglio è di rivolgersi a loro, oppure di evitare comunque il fai da te e farsi supportare da un legale di riferimento.