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Uova di Pasqua: come è finito davvero il “caso Ferragni”, spiegato da un avvocato

Uova di Pasqua: come è finito davvero il “caso Ferragni”, spiegato da un avvocato

Perchè leggere questo articolo? Uova di Pasqua, l’accordo tra l’Antitrust e le società di Chiara Ferragni passato ai raggi X da true-news.it con l’avvocato Marina Mirabella. “La promessa di separare attività commerciali e benefiche? Rispettare la legge dovrebbe essere scontato”. I testi integrali del provvedimento e degli impegni dell’influencer da SCARICARE

Il 16 gennaio 2024 è stato avviato un procedimento istruttorio contro Cerealitalia, Fenice e TBS per verificare una possibile violazione del Codice del consumo. E’ la ben nota vicenda delle Uova di Pasqua benefiche di Chiara Ferragni. Conclusasi pochi giorni fa con la pubblicazione dell’accordo con cui l’influencer, tramite le sue società Fenice e TBS, riconoscerà all’associazione “I Bambini delle Fate” 1,2 milioni di euro. Donazione volontaria come spiegato da Ferragni o impegno vincolante frutto di un accordo che assomiglia molto a un patteggiamento? L’avvocato Marina Mirabella ha analizzato per true-news.it l’intero procedimento. Evidenziando l’importanza della separazione tra attività benefiche e commerciali e gli impegni assunti dalle aziende per garantire trasparenza e correttezza nelle comunicazioni ai consumatori.

UOVA DI PASQUA: IL PROVVEDIMENTO INTEGRALE DI AGCM

UOVA DI PASQUA: GLI IMPEGNI INTEGRALI PRESI DALLE SOCIETA’ DI CHIARA FERRAGNI

L’accordo Agcm-Chiara Ferragni: l’analisi dell’avvocato Mirabella

Questa l’analisi dell’avvocato:

In data 16 gennaio 2024, è stato avviato, nei confronti di Cerealitalia, Fenice e TBS, il procedimento istruttorio, per verificare la possibile violazione degli articoli 20, comma 2, 21 e 22, del Codice del consumo.

Oggetto dell’avvio di istruttoria è la diffusione di informazioni e messaggi tramite cui Cerealitalia, Fenice e TBS hanno pubblicizzato le Uova “griffate” Ferragni in occasione delle festività pasquali del 2021 e del 2022, con l’indicazione di un’iniziativa benefica a favore dell’impresa sociale “I Bambini delle Fate”. L’istruttoria aveva lo scopo di verificare se dette informazioni potessero indurre i consumatori a ritenere che:

(i) acquistando le suddette Uova avrebbero potuto contribuire a sostenere economicamente l’impresa sociale “I Bambini delle Fate”

(ii) Chiara Ferragni fosse stata co-ideatrice del progetto benefico e parte attiva della donazione. La diffusione delle predette informazioni ai consumatori sarebbe avvenuta tramite il sito The Blonde Salad e Instagram, i post/messaggi su internet riconducibili a Chiara Ferragni e a Cerealitalia. Nonché il packaging delle Uova “griffate Ferragni.

Uova benefiche, quali sono gli impegni presi dalle società di Chiara Ferragni

Tutte le imprese, nel corso di questa istruttoria, hanno presentato proposte di impegni.

TBS e Fenice si sono impegnate:

  • alla SEPARAZIONE TRA ATTIVITÀ BENEFICHE E COMMERCIALI. Fenice e TBS si sono vincolate per il futuro a “rinunciare, in via definitiva, a realizzare iniziative commerciali che presentino al contempo una componente benefica”.
  • all’ADOZIONE E IMPLEMENTAZIONE DI UN CODICE DI CONDOTTA, CALIBRATO SULLA COMPLIANCE ALLA DISCIPLINA CONSUMERISTICA. In particolare le Società si sono vincolate ad adottare un Codice di condotta interno ispirato alle best practices in materia di tutela del consumatore che sarà recepito nel “Modello 231” ex d. lgs 231/2001 “Responsabilità amministrativa delle società e degli enti” di Fenice e TBS. Sottoposto ad un Organismo di vigilanza interno alle Società.
  • alla PREDISPOSIZIONE DI UNA SEZIONE, ALL’INTERNO DEI SITI WEB (RIFERIBILI AL MARCHIO E ALLA PERSONA DI CHIARA FERRAGNI), DEDICATA AD APPROFONDIRE I DETTAGLI DELLE INIZIATIVE CON FINALITÀ BENEFICHE. Informando sul loro andamento e sui risultati conseguiti.
  • E infine alla DESTINAZIONE DI UNA PERCENTUALE DEGLI UTILI DISTRIBUIBILI AL SOSTEGNO DI CAUSE BENEFICHE e in particolare Fenice e TBS si sono impegnate a devolvere in beneficenza, in relazione agli esercizi finanziari 2024, 2025 e 2026, una percentuale dei propri utili distribuibili. Nello specifico TBS e Fenice devolveranno il maggiore tra i seguenti importi: (i) la somma del 5% degli utili distribuibili conseguiti da ciascuna nel corso degli esercizi finanziari 2024, 2025 e 2026, come risultanti dai bilanci di esercizio regolarmente approvati e depositati. (ii) Un minimo garantito cumulativo per entrambe le Società pari a € 400.000,00 per annualità, che verrà corrisposto laddove la somma degli utili conseguiti dalle Società risultasse inferiore a tale cifra”. Il beneficiario di tutte le citate contribuzioni sarà l’impresa sociale “I Bambini delle Fate”.

Sisterhood (la holding) invece, tra le altre cose si è impegnata:

  • alla PREDISPOSIZIONE DI UNA PROCEDURA AZIENDALE RELATIVA ALL’ATTIVITÀ DI VIGILANZA E CONTROLLO CIRCA LA CORRETTA ESECUZIONE DEGLI IMPEGNI PRESENTATI DA FENICE S.R.L. E TBS CREW S.R.L. E si è vincolata a “rendersi responsabile con TBS, in via sussidiaria, nell’adempimento dell’impegno relativo al sostegno economico a “I Bambini delle Fate”.
  • all’ADOZIONE E IMPLEMENTAZIONE DI UN CODICE DI CONDOTTA, CALIBRATO SULLA COMPLIANCE ALLA DISCIPLINA CONSUMERISTICA volto a dettare regole operative, anche ispirate alle più recenti best practices in materia. Per assicurare che le attività promozionali siano sempre trasparenti e corrette.

Il versamento da 1,2 milioni a “I Bambini delle Fate”

L’Autorità antitrust ha valutato positivamente questi impegni e li ha resi vincolanti avendoli ritenuti idonei a rimuovere i possibili profili di scorrettezza oggetto della comunicazione di avvio del procedimento poiché consentono una separazione permanente e netta tra le attività delle imprese con finalità commerciali (nella promozione e vendita di prodotti o servizi) e quelle con finalità benefiche, con l’effetto di eliminare il rischio di diffusione di comunicazioni commerciali potenzialmente ingannevoli per i consumatori.

In questo contesto il versamento a “I Bambini delle Fate” spalmato nel corso degli esercizi finanziari/anni 2024-2026, costituisce una misura lato sensu “ripristinatoria” – dice l’Autorità – idonea a ristorare l’interesse dei consumatori, “in ipotesi leso dalle condotte oggetto dell’atto di avvio d’istruttoria”. Si tratta di una misura idonea quindi a ristorare i consumatori che, acquistando il prodotto, volevano fornire un contributo economico a “I Bambini delle Fate”.

L’Autorità verificherà la piena e corretta attuazione degli impegni assunti da parte delle società, e in caso di inottemperanza, oltre a riaprire il procedimento, potrà applicare una sanzione amministrativa pecuniaria fino a 10.000.000 euro nonché, qualora l’inottemperanza sia reiterata, disporre la sospensione dell’attività di impresa per un periodo non superiore a trenta giorni.

La cd “donazione volontaria” (spalmata su tre esercizi) è l’impegno che Fenice e TBS si sono assunte e che l’Autorità ha reso vincolante dopo averla valutata come misura idonea a ristorare i consumatori.

Uova di Pasqua, l’avvocato Mirabella: “Ferragni ha semplicemente promesso di… rispettare la legge”

In sé questo provvedimento (come quello sul pandoro) non riveste grandi di caratteri di novità le aziende nel loro agire sul mercato devono tenere ben presente la normativa a tutela dei consumatori e in particolare l’art. 20 del codice del consumo che riguarda il divieto di pratiche commerciali scorrette e che nel ricordare che queste sono vietate, ne fornisce la definizione: una pratica commerciale è scorretta se è contraria alla diligenza professionale, ed è falsa o idonea a falsare in misura apprezzabile il comportamento economico, in relazione al prodotto, del consumatore medio che essa raggiunge o al quale è diretta o del membro medio di un gruppo qualora la pratica commerciale sia diretta a un determinato gruppo di consumatori. Il codice del consumo poi distingue le pratiche commerciali scorrette in ingannevoli (art. 21) e aggressive (art. 22).

Sono ingannevoli quelle pratiche commerciali idonee a condizionare il processo decisionale del consumatore attraverso la sua induzione in errore sugli elementi essenziali dell’affare. E sono considerate aggressive quelle pratiche che hanno l’attitudine a indurre il consumatore a concludere una scelta di acquisto che in assenza di quella pratica, non avrebbe concluso.

L’autorità garante ha valutato gli impegni assunti dalle società in sede di istruttoria, come complessivamente meritevoli di accoglimento. Anche se, onestamente, promettere una separazione permanente e netta tra le attività con finalità commerciali e quelle con finalità benefiche, per ottenere l’effetto di eliminare il rischio di diffusione di comunicazioni commerciali potenzialmente ingannevoli per i consumatori può suonare un po’ come “prometto di rispettare la legge”. Cioè… dovrebbe essere scontato.