Autovelox non segnalato: multa annullata. La sentenza della Corte di Cassazione ha stabilito che è obbligatorio segnalare la presenza dell’autovelox altrimenti la multa verrà annullata. Vince così il ricorso un automobilista di Feltre.
Autovelox non segnalato? Multa annullata
La municipale o la stradale non possono utilizzare gli autovelox mobili “scout speed” a bordo delle pattuglie multando gli automobilisti per eccesso di velocità senza avvisare che è in corso il controllo elettronico. È lo stesso articolo 142, comma 6 bis, del Codice della strada (Cds) a stabilire che il rilevamento a distanza mediante gli apparecchi deve essere segnalato in via preventiva e in modo ben visibile agli utenti della strada: al decreto del ministro dei Trasporti spetta soltanto disciplinare «le modalità d’impiego degli strumenti». Se non è segnalata la presenza dell’autovelox e inflitta lo stesso la muta quest’ultima poi verrà annullata.
La legge dice che “il segnale dell’autovelox deve essere posto a una ragionevole distanza dalla postazione di controllo” ma non stabilisce quale sia questa distanza minima. Anche in questo caso intervenuta la Cassazione stabilendo che tutto dipende dalle strade. Quindi in città dove si dovrebbe andare più piano la distanza tra autovelox e cartello sarà più breve (ad esempio 200 metri) mentre sulle strade a rapido scorrimento è necessario rispettare uno spazio più ampio.
Il ricorso del comune di Feltre: è obbligatorio segnalare l’autovelox sull’auto
Il tutto è partito da un caso sollevato da un automobilista del comune di Feltre(provincia di Belluno in Veneto): il controllo, nel caso in esame, era stato effettuato con lo ‘Scout speed’ installato a bordo di un veicolo dei vigili urbani: la multa, in accoglimento del ricorso dell’uomo, era stata ritenuta illegittima sia dal giudice di pace che dal tribunale.
Contro le decisioni dei giudici del merito, il Comune di Feltre aveva quindi presentato ricorso in Cassazione, senza, però, esito positivo: la Corte ha rilevato che il decreto ministeriale del 2007, “in attuazione del generale obbligo di preventiva e ben visibile segnalazione, contempla la possibilità di installare sulla autovetture dotate del dispositivo Scout speed messaggi luminosi contenenti l’iscrizione ‘controllo velocita o ‘rilevamento della velocita, visibili sia frontalmente che da tergo”.
La sentenza della Corte di Cassazione continua chiarendo che le “molteplici possibilità di impiego e segnalazione sono correlate alle caratteristiche della postazione, fissa o mobile, sicchè non può dedursi alcuna interferenza negativa che possa giustificare, avuto riguardo alle caratteristiche tecniche della strumentazione impiegata nella postazione di controllo mobile, l’esonero dall’obbligo della preventiva segnalazione”.