Per la Cassazione, “bimbominkia” non si può dire: perché e cosa si rischia a livello legale? L’ultima sentenza della corte ha legato l’uso dell’epiteto online al reato di diffamazione aggravata.
Bimbominkia non si può dire, è diffamazione: perché?
Chiamare qualcuno “bimbominkia” online è diffamazione aggravata dal mezzo di pubblicità. Questa la decisione della Corte di Cassazione in una recente sentenza, secondo la quale l’uso dell’epiteto non è coperto dal diritto di critica. Secondo la corte, il termine “bimbominkia” supera il limite della continenza espressiva, ovvero è un epiteto “sovrabbondante al fine del concetto da esprimere”.
La sentenza è relativa alla querela del segretario del Partito Animalista Europeo Enrico Rizzi, a sua volta condannato per diffamazione aggravata. L’animalista trapanese aveva definito “vigliacco” e “infame” il presidente del Consiglio regionale del Trentino Alto-Adige Diego Moltrer. Rizzi aveva aspramente criticato il politico trentino per il suo supporto alla cattura dell’orsa Daniza nel 2014, ed era stato condannato per gli insulti a una multa di quasi sessantamila euro. In seguito alla vicenda, un’amica di Moltrer aveva definito Rizzi un “bimbominkia”, in un gruppo Facebook con 2287 iscritti, insulto che ha portato l’animalista alla querela.
La definizione di “bimbominkia”
Nel gergo internettiano, con “bimbominkia” si intende un utente dalle scarse capacità cognitive e linguistiche. Nello specifico, il termine nasce per insultare utenti che si ritiene essere adolescenti di scarsa cultura che si esprimono usando anglicismi fuori posto e continui errori sintattici e grammaticali. Uno degli stereotipi legati al “bimbominkia” medio è l’uso di abbreviazioni e lettere sostitutive nei propri messaggi e post su social e forum. Ad esempio la tipica “k” al posto di “ch”, che appare anche nel termine, “x” al posto di “per” o “1” al posto di “uno”.
Il rischio di diffamazione aggravata sui social: cosa si rischia
Secondo l’articolo 595 del Codice Penale, ricorre il reato di diffamazione quando si offende la reputazione altrui comunicando con più persone. Si configura la diffamazione aggravata quando si fa uso di mezzi di stampa o di altri mezzi di pubblicità, come ad esempio siti web e social network. Secondo una sentenza della Cassazione del 2017: “L’uso dei social network, e quindi la diffusione di messaggi veicolati a mezzo internet, integra un’ipotesi di diffamazione aggravata. Questo in quanto trattasi di condotta potenzialmente in grado di raggiungere un numero indeterminato di persone, qualunque sia la modalità informatica di condivisione e di trasmissione”. La pena prevista per il reato di diffamazione è la reclusione da sei mesi a tre anni e una multa non inferiore a 516 euro. Oltre al reato, un danno alla reputazione altrui può dare luogo a una causa di risarcimento in ambito civile.