Home Facts Nuova busta paga: come leggerla?

Nuova busta paga: come leggerla?

Nuova busta paga

Nuova busta paga: ci sono delle novità che dovranno essere registrate e riviste entro il mese di aprile da parte dei datori di lavoro. Alcuni calcoli e voci sono cambiati.

Nuova busta paga

L’Agenzia delle Entrate, con la circolare n. 4 del 2022, ha mandato un messaggio ai datori di lavoro che hanno tempo fino al prossimo mese di aprile per applicare le modifiche normative in materia di IRPEF e quelle legate all’introduzione dell’assegno unico universale.

Dunque, c’è tempo fino al mese di aprile 2022 per adeguarsi alle nuove regole IRPEF introdotte dalla legge di Bilancio 2022.

Come leggerla?

Sono cambiate alcune voci e alcune modalità di calcolo nella busta paga. Sono cambiate le aliquote che si applicano ai diversi scaglioni di reddito.
Per i redditi da 0 a 15 mila euro, resta in vigore l’aliquota prevista del 23%, mentre scende al 25% (dal 27%) quella per la fascia di reddito immediatamente superiore, vale a dire quella fra i 15.001 e i 28 mila euro.
Dove precedentemente veniva applicato uniformemente il 38% per i redditi da 28 mila a 55 mila euro, adesso la fascia viene divisa fra i redditi 28.001-50 mila euro (35%) e 50.001-55 mila euro (43%).
L’aliquota Irpef pari al 43% si applica infatti, secondo le nuove disposizioni, a tutti i redditi superiori ai 50.001 euro, dove precedentemente si applicava invece solo ai redditi oltre ai 75 mila (viene infatti eliminata anche la fascia intermedia 55.001-75mila euro).

Dunque, ecco i punti che vengono rivisti:

1) la rimodulazione degli scaglioni dell’imposta e la modifica delle aliquote dell’imposta;
2) la modifica della misura e delle modalità di calcolo delle detrazioni di lavoro per i redditi di lavoro dipendente, per i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente ed altri redditi, e per quelli di pensione;
3) la modifica della disciplina del trattamento integrativo di 1200 euro (bonus 100 euro) spettante per i redditi di lavoro dipendente ed assimilato di cui all’art. 1 del D.L. n. 3/2020:
4) il superamento dell’ulteriore detrazione fiscale per redditi di lavoro dipendente e assimilati prevista dall’art. 2 del D.L. n. 3/2020 in caso di reddito complessivo superiore a 28 mila euro e fino a 40 mila euro.

 

LEGGI ANCHE: Assegno unico universale 2022: quando arriva e quanto spetta