Quali sono i requisiti di eleggibilità del Presidente della Repubblica? Il mandato del Capo dello Stato in carica, Sergio Mattarella, sta per scadere. In tanti dunque si domandano quali siano le norme che regolano le candidature. Ecco cosa prevede la Costituzione.
Requisiti di eleggibilità del Presidente della Repubblica
Secondo l’articolo 83 della Costituzione, i requisiti di eleggibilità del Presidente della Repubblica sono i seguenti. Il candidato deve avere la cittadinanza italiana, deve aver compiuto i 50 anni d’età e deve godere dei diritti civili e politici. Inoltre, qualsiasi altra carica è incompatibile.
Il Presidente della Repubblica è eletto per sette anni. Trenta giorni prima che scada il termine, il Presidente della Camera dei deputati convoca in seduta comune il Parlamento e i delegati regionali per eleggere il nuovo Presidente della Repubblica. Se le Camere sono sciolte, o manca meno di tre mesi alla loro cessazione, la elezione ha luogo entro quindici giorni dalla riunione delle Camere nuove. Nel frattempo sono prorogati i poteri del Presidente in carica.
Come funziona l’elezione
A indire l’elezione del Presidente della Repubblica è il Presidente della Camera dei deputati, luogo in cui si svolge la votazione. La seduta è convocata trenta giorni prima della scadenza naturale del mandato in corso. Il Presidente della Repubblica è dunque eletto dal Parlamento in seduta comune dei suoi membri. Alla votazione partecipano tre delegati per ogni Regione, scelti dal Consiglio regionale, in modo che sia assicurata la rappresentanza delle minoranze.
L’elezione del Presidente della Repubblica ha luogo per scrutinio segreto a maggioranza di due terzi dell’assemblea. Dopo il terzo scrutinio è sufficiente la maggioranza assoluta. Una volta eletto, il presidente assume l’esercizio delle proprie funzioni solo dopo aver prestato giuramento innanzi al Parlamento in seduta comune. La Costituzione non prevede un limite al numero di mandati per quanto concerne la carica di presidente della Repubblica.