Smart working, l’accordo con le parti sociali per il settore privato è stato raggiunto. I sindacati, infatti, hanno trovato un accordo sulle linee guida proposte dal ministro del lavoro Andrea Orlando. Un dibattito che è comunque attuale anche per quanto riguarda il pubblico impiego.
Smart working privato: trovato l’accordo
Dopo settimane di discussione tra Governo e parti sociali si è trovato l’accordo sul Protocollo Nazionale in merito al lavoro agile. Al tavolo di contrattazione erano presenti, oltre al ministero del Lavoro, le sigle sindacali Cgil, la Cisl, la Uil, l’Ugl, la Confsal, la Cisal, l’Usb. Per le parti datoriali, invece, hanno aderito al nuovo accordo Confindustria, Confapi, Confcommercio, Confesercenti, Confartigianato, Cna, Casartigiani, Alleanza delle cooperative, Confagricoltura, Coldiretti, Cia, Copagri, Abi (che potrà sottoscrivere a seguito della delibera del Comitato esecutivo), Ania, Confprofessioni, Confservizi, Federdistribuzione, Confimi e Confetra. Il nuovo protocollo fissa il quadro di riferimento per la contrattazione collettiva nazionale, aziendale e/o territoriale stabilendo diritti e doveri dei lavoratori in smart working.
Nuovo protocollo Nazionale: cosa cambia?
Secondo quella che era la bozza di accordo, per la gran parte confermata, l’adesione al lavoro agile sarà su base volontaria ma subordinata alla sottoscrizione di un accordo individuale (è comunque garantito il diritto di recesso). L’eventuale rifiuto di svolgere la propria prestazione lavorativa in modalità agile non integra gli estremi del licenziamento per giusta causa, giustificato motivo né sul piano disciplinare.
L’orario di lavoro
Per chi opta per il lavoro agile non ci sarà un preciso orario di lavoro ma autonomia nello svolgimento della prestazione all’interno di obiettivi prefissati a garanzia dell’operatività dell’azienda. Questo non preclude il fatto che il lavoro agile sia legato a fasce orarie con una fascia di disconnessione nella quale il lavoratore non eroga la prestazione lavorativa.
Il luogo di lavoro
Il lavoratore è libero di individuare il luogo da cui svolgerà la prestazione lavorativa purché adatto a poter svolgere con sicurezza il suo carico (anche dal punto di vista aziendale). In questo senso la contrattazione collettiva può individuare i luoghi inidonei allo svolgimento del lavoro in modalità agile per motivi di sicurezza personale o protezione, segretezza e riservatezza dei dati.
I permessi
È prevista anche la fruizione di permessi orari sanciti dai contratti collettivi mentre non possono essere previste e autorizzate prestazioni di lavoro straordinario. Nei casi di assenze legittime legate a malattia e infortuni, dai permessi retribuiti alle ferie, il lavoratore può disattivare i propri dispositivi di connessione.