(Adnkronos) –
Milano, 16/11/2023 – Com’è noto, il nuovo Codice dei contratti pubblici, la cui disciplina è contenuta nel D.lgs. n. 36/2023, attuativo dell’articolo 1 della Legge delega del 21 giugno 2022, n. 78, è entrato in vigore il 1° aprile 2023, ma le sue disposizioni hanno trovato applicazione a decorrere dal 1° luglio 2023.
A differenza del D.lgs. n. 50/2016, il nuovo Codice sembrerebbe “auto-esecutivo”, poiché i suoi 38 Allegati sostituiscono ogni altra fonte attuativa della previgente disciplina contenuta nel D.lgs. n. 50/2016, ossia: i suoi Allegati, le diciassette Linee Guida ANAC e circa quindici Regolamenti, tra cui il Regolamento di esecuzione ed attuazione del D.lgs. n. 163/2006, di cui al d.P.R. n. 207/2010.
Tuttavia, oltre al periodo transitorio previsto fino al 31 dicembre 2023, che ha previsto l’estensione della vigenza di alcune disposizioni del D.lgs. n. 50/2016 e dei decreti “semplificazioni” (D.l. n. 76/2020) e “semplificazioni bis” (D.l. n. 77/2021), sono presenti alcuni rinvii alle disposizioni dell’abrogato d.P.R. n. 207/2010.
In particolare, il comma 11 dell’art. 68 del nuovo Codice stabilisce che per quanto concerne la disciplina dei raggruppamenti temporanei e i consorzi ordinari si rinvia all’Allegato II. 12, rubricato “Sistema di qualificazione e requisiti per gli esecutori di lavori. Requisiti per la partecipazione alle procedure di affidamento dei servizi di ingegneria e architettura”, il quale all’art. 18, comma 18, reca la disciplina sui requisiti degli operatori economici rinviando – forse impropriamente – alle disposizioni contenute nell’abrogato d.P.R. n. 207 del 2010.
Ciò che è certo è che tale rinvio deve essere letto in combinato disposto con l’art. 103 del nuovo Codice, il quale disciplina i requisiti aggiuntivi di partecipazione per le procedure di lavori di importo pari o superiore a 20 milioni di euro.
In generale, sembrerebbe che l’Allegato II.12, in attesa del più generale regolamento previsto al comma 4 dell’art. 100 del Codice (che dovrà contenere anche l’innovativa disciplina della qualificazione degli operatori economici di forniture e servizi), riproduce in larga misura le norme del d.P.R. n. 207/2010.
Come risulta evidente, la corretta interpretazione degli articoli e allegati contenuti all’interno del Nuovo Codice dei Contratti risulta spesso tutt’altro che immediata ed intuitiva.
Sempre più aziende, di conseguenza, fanno riferimento a una serie di professionisti del settore in grado di effettuare una corretta lettura delle disposizioni, al fine di evitare multe e sanzioni e aumentare al tempo stesso le probabilità di partecipare con successo alle gare d’appalto.
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Avv. Giuseppe Imbergamo – Studio Legale Piselli&Partners