(Adnkronos) – Il presidente di Allart Center di Roma, uno dei principali rivenditori nel settore dei serramenti: «Ci sono vincoli tecnici che vanno rispettati e, soprattutto, l’asseverazione è sempre necessaria»
Roma, 3 ottobre 2023. I bonus fiscali? Vantaggiosi si ma attenzione a scegliere quello giusto e appropriato per l’intervento che si vuole fare. È il caso della detrazione per l’eliminazione di barriere architettoniche al 75%, di fatto il bonus più gettonato in ambito edilizio. Il motivo è presto detto: per gli interventi avviati dopo il 16 febbraio, questa detrazione è l’unica per la quale è ancora possibile applicare lo sconto in fattura o la cessione del credito. Tuttavia, come spesso accade di fronte a testi normativi poco chiari, si insinuano interpretazioni diverse che creano disagi e incomprensioni a professionisti, operatori e ovviamente potenziali destinatari del bonus come conferma Valter Rossi, presidente di Allart Center di Roma, uno dei principali rivenditori nel settore dei serramenti: «C’è una gran confusione in materia e così come è stato strutturato il bonus non va bene. Sono mesi infatti che riceviamo decine di richieste al giorno ma in pochi rientrano nei criteri giusti. Ci sono infatti vincoli tecnici che vanno rispettati e non è possibile fare i furbi anche perché ogni intervento deve essere accompagnato dalle asseverazioni necessarie per poter usufruire del bonus al 75%».
Innanzitutto occorre fare chiarezza: L’agevolazione spetta per la realizzazione di interventi direttamente finalizzati al superamento e all’eliminazione di barriere architettoniche in edifici già esistenti. Si tratta di opere che possono essere realizzate sia sulle parti comuni che sulle singole unità immobiliari e si riferiscono a diverse categorie di lavori quali, ad esempio, la sostituzione di finiture (pavimenti, porte, infissi esterni, terminali degli impianti), il rifacimento o l’adeguamento di impianti tecnologici (servizi igienici, impianti elettrici, citofonici, impianti di ascensori), il rifacimento di scale e ascensori, l’inserimento di rampe interne ed esterne agli edifici e di servoscala o di piattaforme elevatrici.
«Naturalmente, il requisito principale per poter sfruttare questa detrazione consiste nell’abbattere delle barriere architettoniche esistenti, sostituendo i manufatti non conformi con prodotti che rispettano le indicazioni del DM 236/1989 – prosegue Rossi -. Di conseguenza, al termine dei lavori, lo Stato chiede che un tecnico qualificato iscritto all’albo e provvisto di assicurazione professionale asseveri che sono state eliminate le precedenti barriere architettoniche con i serramenti che rispettano i requisiti richiesti dal DM 236/1989. In altre parole, per usufruire del bonus fiscale, sia in detrazione diretta che tramite sconto in fattura, è sempre necessario acquisire la asseverazione di eliminazione delle barriere architettoniche».
«Insomma la normativa non va bene e va riportata alla Commissione permanente del ministero dei Lavori pubblici e del tesoro – conclude Rossi -. Fin quando non ci sarà un chiarimento da parte degli organi preposti noi operatori continueremo a navigare a vista e a spiegare ai cittadini le incongruità del bonus e i rischi a cui si va incontro se non si rispetta la normativa».
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