(Adnkronos) – Rottamazione-quater questa sconosciuta. L’Ancot, Associazione nazionale consulenti tributari, fa il punto sulla misura prevista dall’Agenzia delle entrate. L’articolo 1, commi da 231 a 252, della Legge 197/2022 ha introdotto la Definizione agevolata, Rottamazione-quater appunto, dei carichi affidati all’Agente della riscossione dal 1°gennaio 2000 al 30 giugno 2022. Il 30 giugno è scaduto il termine nazionale per aderire alla Rottamazione quater delle cartelle, ma tale scadenza non riguarda le zone colpite dal maltempo a maggio per i quali soggetti l’adesione è posticipata al 2 ottobre 2023, come previsto dal decreto Alluvione. “Siamo soddisfatti – dice all’Adnkronos/Labitalia Celestino Bottoni, presidente Ancot – di questa riapertura alla rottamazione allargata, rispetto alle precedenti, nel numero delle rate e dei periodi. Ci aspettiamo in futuro anche una rottamazione quinques con ulteriori allargamenti”.
Per i contribuenti con la residenza la sede legale o la sede operativa nei territori delle Regioni alluvionate ossia Emilia-Romagna, Marche e Toscana i termini e le scadenze sono stati prorogati di 3 mesi. La Definizione agevolata, Rottamazione-quater, riguarda tutti i carichi affidati all’Agente della riscossione nel periodo ricompreso tra il 1°gennaio 2000 e il 30 giugno 2022 inclusi quelli contenuti in cartelle non ancora notificate; interessati da provvedimenti di rateizzazione o di sospensione; già oggetto di una precedente misura agevolativa (cosiddetta ‘Rottamazione e/o saldo e stralcio, anche se decaduta per il mancato, tardivo, insufficiente versamento di una delle rate del precedente piano di pagamento.
I carichi dalle casse/enti previdenziali di diritto privato rientrano nella definizione agevolata solo se l’ente, entro il 31 gennaio 2023, ha provveduto a: adottare uno specifico provvedimento; trasmetterlo, sempre entro la stessa data, ad Agenzia delle entrate-Riscossione; pubblicarlo sul proprio sito internet.
Non rientrano nel beneficio della definizione agevolata i carichi affidati all’Agente della riscossione prima del 1°gennaio 2000 e dopo il 30 giugno 2022. Oltre ai carichi relativi a: somme dovute a titolo di recupero degli aiuti di Stato; crediti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei conti; multe, ammende e sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna; risorse proprie tradizionali dell’Unione europea e l’Imposta sul valore aggiunto riscossa all’importazione; le somme affidate dagli enti della fiscalità locale e/o territoriale per la riscossione a mezzo avvisi di pagamento (gia); i carichi affidati dalle casse/enti previdenziali di diritto privato che non hanno provveduto, entro il 31 gennaio 2023, ad adottare uno specifico provvedimento volto a ricomprendere gli stessi carichi nell’ambito applicativo della misura agevolativa.
Sono a disposizione due modalità alternative per presentare la domanda di adesione sul sito dell’Agenzia della riscossione: on-line in area riservata o on-line area pubblica. L’Agenzia delle entrate-Riscossione invierà ai contribuenti che hanno aderito alla definizione agevolata entro il 30 settembre 2023 una ‘comunicazione’ di: accoglimento della domanda contenente: l’ammontare complessivo delle somme dovute a titolo di Definizione agevolata; la scadenza dei pagamenti in base alla soluzione indicata in fase di presentazione della domanda di adesione; i moduli di pagamento precompilati; le informazioni per richiedere l’eventuale domiciliazione dei pagamenti sul proprio conto corrente; eventuale diniego, con l’evidenza delle motivazioni per le quali non è stata accolta la richiesta di Definizione agevolata. Per i soggetti con la residenza, la sede legale o la sede operativa nei territori indicati dall’allegato 1 del ‘Decreto Alluvione’, l’Agenzia delle entrate Riscossione comunicherà le somme dovute per il perfezionamento della Definizione agevolata entro il 31 dicembre 2023.
A seguito della presentazione della domanda di adesione, Agenzia delle entrate Riscossione, limitatamente ai debiti rientranti nell’ambito applicativo (debiti definibili) della Definizione agevolata: non avvierà nuove procedure cautelari o esecutive; non proseguirà le procedure esecutive precedentemente avviate salvo che non abbia già avuto luogo il primo incanto con esito positivo; manterrà in essere eventuali fermi amministrativi o ipoteche già iscritte alla data di presentazione della domanda. Inoltre, il contribuente, sempre per i debiti definibili, non sarà considerato inadempiente e per il rilascio del documento unico di regolarità contributiva (durc).
Si può pagare in un’unica soluzione, entro il 31ottobre 2023 oppure in un numero massimo di 18 rate (5 anni) consecutive, di cui le prime due, con scadenza il 31 ottobre e il 30 novembre 2023. Le restanti rate, ripartite nei successivi 4 anni, andranno saldate il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2024. La prima e la seconda rata saranno pari al 10% della somme complessivamente dovute a titolo di definizione agevolata, le restanti rate invece saranno di pari importo. Il pagamento rateizzato prevede l’applicazione degli interessi al tasso del 2% annuo, a decorrere dal 1° novembre 2023.
In caso di omesso ovvero insufficiente o tardivo versamento, superiore a cinque giorni, dell’unica rata ovvero di una di quelle in cui è stato dilazionato il pagamento, la definizione agevolata risulta inefficace e i versamenti effettuati sono considerati a titolo di acconto sulle somme dovute.
Per pagare i moduli allegati alla ‘Comunicazione delle somme dovute’ della definizione agevolata, oltre al servizio ‘Pagaon-line’, è possibile utilizzare i canali telematici delle banche, di Poste Italiane e di tutti gli altri prestatori di servizi di pagamento aderenti al nodo pago Pa. In alternativa, è attivo il nuovo servizio di domiciliazione bancaria disponibile nella sezione ‘definizione agevolata’ in area riservata, che consente di attivare o revocare l’addebito diretto delle rate sul conto corrente, anche intestato ad altro soggetto se autorizzato.