(Adnkronos) –
Un bonus benzina per le fasce deboli inserito della social card. E’ ipotesi prevista dalla bozza del decreto Energia che l’Adnkronos è stata in grado di visionare. Per “sostenere il potere d’acquisto dei nuclei familiari meno abbienti, anche a seguito dell’incremento del costo del carburante”, arrivano cento milioni di euro in più per la social card.
“Entro trenta giorni dall’entrata in vigore della presente disposizione, con decreto del Ministro delle Imprese e del made in Italy, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e con il Ministro dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, sono stabiliti: l’ammontare del beneficio aggiuntivo per singolo nucleo familiare; le modalità di raccordo con le previsioni del decreto di cui all’articolo 1, comma 451, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, al fine di preservare l’unicità del sistema di gestione e del titolo abilitante; le modalità e le condizioni di accreditamento delle imprese autorizzate alla vendita di carburanti che aderiscono a piani di contenimento dei costi del prezzo alla pompa”.
L’Arera anche per il IV trimestre del 2023 “provvede alla determinazione dei bonus sociali prendendo a riferimento la spesa attesa nel medesimo trimestre, in regime di tutela, per ciascuna tipologia di bonus sociale, nel medesimo trimestre, in base ai livelli di riduzione della spesa previsti per l’energia elettrica e e per il gas”, si legge in un altro articolo della bozza del Dl energia.
Al fine di contenere, per il quarto trimestre 2023, si legge ancora nella bozza del provvedimento, “gli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore del gas naturale, l’Area provvede a mantenere azzerate, per il medesimo trimestre, le aliquote delle componenti tariffarie relative agli oneri generali di sistema per il settore del gas”.
E ancora. Il bonus mutui per under 36 che comprano la prima casa “è prorogato al 31 dicembre 2023”, prevede una norma contenuta nella bozza del Dl.
Il Dl energia contiene anche sconti fiscali. “Al fine di promuovere l’adempimento spontaneo e l’emersione di base imponibile, i contribuenti che, dal 1° gennaio 2022 e fino al 30 giugno 2023, hanno commesso una o più violazioni in materia di certificazione dei corrispettivi, possono rimuovere le predette violazioni con il pagamento integrale, entro il 15 dicembre 2023, di un diciottesimo del minimo edittale delle sanzioni irrogabili in base al tipo di violazione commessa, con un minimo di 2.000 euro”.
La regolarizzazione, si legge nella bozza del provvedimento, “si perfeziona a condizione che”, entro il 15 dicembre 2023, “siano effettuati tutti i seguenti adempimenti: regolarizzazione delle violazioni e versamento delle sanzioni dovute; versamento delle maggiori imposte, interessi e relative sanzioni, nonché la presentazione delle dichiarazioni integrative, nel caso in cui le violazioni abbiano comportato anche una infedeltà dichiarativa ovvero un omesso o carente versamento dell’imposta sul valore aggiunto calcolata in sede di liquidazione periodica. In tali ipotesi le sanzioni sono ridotte alla metà della misura applicabile ai sensi dell’articolo 13, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, tenuto conto del momento in cui avviene la regolarizzazione”.
“Resta ferma la punibilità delle condotte previste dagli articoli 648-bis e 648- ter del Codice penale, nonché l’applicazione delle disposizioni in materia di prevenzione del riciclaggio e di finanziamento del terrorismo di cui al decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 e quelle in materia di normativa antimafia di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159”, si legge ancora nella bozza del provvedimento.
In tema di scuola “al fine di consentire il tempestivo pagamento dei contratti di supplenza breve e saltuaria del personale scolastico – si legge nella bozza – è autorizzata la spesa di 55,6 milioni di euro per l’anno 2023”.
Prorogata dal primo ottobre al 1 dicembre la Commissione consultiva tecnico-scientifica e del Comitato prezzi e rimborso operanti presso l’Agenzia italiana del farmaco. E’ quanto si legge nella bozza del Dl energia. “All’articolo 38, comma 1, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, le parole: ‘1° ottobre 2023’ sono sostituite dalle seguenti: ‘1° dicembre 2023′”.