(Adnkronos) –
Arriva il “concordato preventivo biennale” in materia di tasse. Lo annuncia la presidente del Consiglio Giorgia Meloni nella conferenza stampa di oggi. Cos’è? Come funziona? A chi è indirizzato? Qual è la scadenza?
“Introduciamo il concordato preventivo biennale per i contribuenti di minori dimensioni. Uno strumento che aumenta la collaborazione con il fisco” ed è una dimostrazione di “fiducia dello Stato verso i contribuenti perchè con l’adesione al concordato il contribuente viene liberato dagli accertamenti per i successivi due anni”, dice la premier.
”Non facciamo nessun favore agli evasori” con l’introduzione del concordato preventivo, previsto dal dlgs di riforma fiscale approvato dal Consiglio dei ministri. ”Nessuno sconto, nessun condono, come qualcuno sostiene”dice il viceministro dell’Economia, Maurizio Leo.
Attraverso le norme contenute nel decreto ”abbiamo razionalizzato e semplificato tutta l’attivita di accertamento” ma ”non abbassiamo la guardia per quanto riguarda la lotta all’evasione”. Si tratta del quinto provvedimento di attuazione della riforma fiscale varato dal governo ed è ”un provvedimento importante perché vuole cambiare passo, per quanto riguarda i rapporti tra fisco e contribuente”, sottolinea Leo.
”Lo facciamo secondo 3 direttrici: dialogo più diretto tra amministrazione e contribuenti” utilizzando ”in modo molto più incisivo la tecnologia”. Il provvedimento, prosegue Leo, ”è strutturato in 2 parti: i meccanismi di accertamento e l’introduzione del concordato preventivo biennale”. Attraverso la riforma fiscale, spiega il viceministro, l’obiettivo del governo è quello di ”rivedere l’intero assetto del sistema tributario, che risale agli anni ’70” e che ‘causa’ un ”tax gap tra gli 80 e 100 miliardi, a partire dagli anni ’80”.
Con il decreto legislativo approvato dal Cdm, spiega Leo, ”ridisegnamo le modalità attraverso cui l’amministrazione finanziaria può far valere la sua pretesa tributaria, rivedendo bene l’accertamento, che deve passare da processi verbali di constatazione, a cui il contribuente può fare acquiescenza entro 30 giorni”. “Questo accelererà la definizione del rapporto e comporterà, come già oggi avviene, una riduzione del carico sanzionatori, che si riduce a un sesto della sanzione”. Nel caso in cui, invece, si procede nell’accertamento ”si istaura un contraddittorio” che ”con la nostra riforma sarà a 360 gradi, tra amministrazione e contribuente”.
Per quanto riguarda la fase di ”recupero” delle somme non versate al fisco, ”sappiamo che, soprattutto in materia cessione dei crediti, ci sono state una serie di patologie, che attraverso questi meccanismi verranno corretti in modo molto più rapido”, come pure ”le compensazioni dei crediti non spettanti e inesistenti”, sottolinea il viceministro.
”Resta fermo il meccanismo della correzione degli errori formali, dell’invio degli avvisi bonari e delle cartelle di pagamento”. Al tempo stesso, assicura il viceministro, ”non abbassiamo la guardia per quanto riguarda la lotta evasione: spingiamo molto sull’analisi di rischio, quindi l’interoperabilità delle banche dati, salvaguardando la privacy”. E attraverso un mix di meccanismi ”siamo in grado di dire millimetricamente al contribuente qual è il suo reddito”.
Tornando al concordato preventivo, Leo spiega che ”nel caso in cui l’amministrazione finanziaria riscontra che il contribuente non ha dichiarato elementi per almeno il 30% si esce dal meccanismo del concordato”. ”C’è una tempistica ben definita tra il momento in cui il contribuente fornisce dei dati e il momento in cui viene fatta la proposta, e l’accettazione da parte del contribuente”. La misura ”si applicherà nel 2024-2025 e sarà prorogabile anche negli anni successivi”.
Dalla proposta di concordato alla risposta: ecco gli step e le date del procedimento. Il contribuente avrà tempo fino al 30 luglio per aderire al concordato preventivo biennale e, per chi non accetta, è previsto l’inserimento nelle ‘liste selettive’ ”ai fini delle competenti verifiche da parte dell’amministrazione finanziaria”. E’ quanto prevede il decreto legislativo collegato alla riforma fiscale, secondo le slide diffuse al termine del Cdm che ha approvato il provvedimento. La novità riguarda i contribuenti di minori dimensioni titolari di reddito d’impresa e di lavoro autonomo derivante dall’esercizio di arti e professioni. Il provvedimento si divide in 4 fasi: entro il 15 marzo l’Agenzia delle entrate mette a disposizione dei contribuenti programmi informatici, per l’acquisizione dei dati necessari per l’elaborazione della proposta.
Nelle due fasi successive il contribuente invia, entro il 20 giugno, i propri dati all’Agenzia, che entro il 25 giugno ”formula una proposta per la definizione biennale del reddito, sulla base dei dati messi a disposizione del contribuente anche utilizzando le informazioni già presenti nelle banche dati. Infine il contribuente può decidere, entro il 30 giugno, se accettare e declinare la proposta di concordato ma, solo per il 2024, è prevista una proroga di 30 giorni, che fa slittare il termine al 30 luglio.
Se il contribuente ”non invia i dati, non accetta o decade dalla proposta di concordato, lo stesso viene inserito in liste selettive ai fini delle competenti verifiche da parte dell’amministrazione finanziaria”. La decadenza si verifica se: a seguito di accertamento, nei periodi di imposta concordati o in quello precedente, risulta l’esistenza di attività non dichiarate o l’inesistenza di passività dichiarate, per un importo superiore al 30% dei ricavi dichiarati; a seguito della dichiarazione, anche integrativa, vengono esposti dati non conformi a quelli oggetto del concordato; è omesso il versamento delle imposte relative ai redditi oggetto di concordato” ma è possibile regolarizzare la propria posizione con il ravvedimento.