(Adnkronos) – A decorrere dal 1° gennaio 2024, viene istituito l’assegno di inclusione, “quale misura nazionale di contrasto alla povertà, alla fragilità e all’esclusione sociale delle fasce deboli attraverso percorsi di inserimento sociale, nonché di formazione, di lavoro e di politica attiva del lavoro. E’ quanto si legge nella bozza del decreto Lavoro.
L’assegno di inclusione sarà riconosciuto, a richiesta di uno dei componenti, di nuclei familiari con disabilità” o con minorenni. Inoltre, con riferimento alla condizione economica, il nucleo familiare del richiedente deve essere in possesso congiuntamente di un valore dell’Isee in corso di validità, non superiore a euro 9.360 e un valore del reddito familiare inferiore ad una soglia di euro 6.000 annui moltiplicata per il corrispondente parametro della scala di equivalenza.
Il beneficio economico dell’assegno di inclusione, su base annua, è composto da una integrazione del reddito familiare fino alla soglia di 6.000 euro annui moltiplicata per il corrispondente parametro della scala di equivalenza. Il parametro della scala di equivalenza “è pari a 1 ed è incrementato fino a un massimo complessivo di 2,2 ulteriormente elevato a 2,3 in presenza di componenti in condizione di disabilità grave o non autosufficienza” si legge nella bozza.
“La scala – continua il documento – viene aumentata di 0,5 per ciascun altro componente con disabilità o non autosufficiente; di 0,4 per ciascun altro componente con età pari o superiore a 60 anni o in condizione di grave disagio psico-sociale e inserito in programmi di cura e di assistenza dei servizi sociosanitari territoriali; di 0,4 per un ciascun altro componente maggiorenne con carichi di cura. Inoltre di 0,15 per ciascun minore di età, fino a due; 0,10 per ogni ulteriore minore di età oltre il secondo”.
Fondo da 10 mln per sostegno a familiari studenti deceduti durante formazione
Al fine di riconoscere un sostegno economico ai familiari degli studenti delle scuole o istituti di istruzione di ogni ordine e grado, anche privati, comprese le strutture formative per i percorsi di istruzione e formazione professionale e le Università, deceduti a seguito di infortuni occorsi, successivamente al 1 gennaio 2018, durante le attività formative, è istituito, presso il ministero del Lavoro delle Politiche sociali, un Fondo con una dotazione finanziaria di 10 milioni di euro per l’anno 2023 e di 2 milioni di euro annui, a decorrere dal 2024. E’ quanto prevede la bozza del dl Lavoro all’articolo 17.
Incentivi per 12 mesi per chi assume giovani Neet under 30
Per sostenere l’occupazione giovanile e nel rispetto dell’articolo 32 del Regolamento Ue del 2014 “ai datori di lavoro privati è riconosciuto, a domanda, un incentivo per un periodo di 12 mesi, nella misura del 60 per cento della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali, per le nuove assunzioni, effettuate a decorrere dal 1° giugno e fino al termine del 2023″, di giovani che alla data dell’assunzione non abbiano compiuto il trentesimo anno di età; che non lavorano e non sono inseriti in corsi di studi o di formazione (“Neet”); che siano registrati al Programma Operativo Nazionale “Iniziativa Occupazione Giovani”, si legge all’articolo 26.
Per 2023 stanziamento Caf +30 mln
“In considerazione dell’incremento dei volumi di dichiarazioni sostitutive uniche ai fini del calcolo dell’indicatore della situazione economica equivalente (Isee), connesso anche al riordino delle misure a sostegno dei figli a carico attraverso l’assegno unico e universale, nonché all’introduzione di nuove misure a sostegno delle famiglie per l’anno 2023 lo stanziamento per i Caf… è incrementato di 30 milioni di euro”, si legge all’articolo 27.