(Adnkronos) – Aumento delle pene per i piromani, estensione delle intercettazioni anche ambientali a reati particolarmente gravi, come quelli aggravati dal metodo mafioso o con finalità di terrorismo e creazione di archivi digitali per la conservazione delle intercettazioni. Sono le principali novità contenute nel decreto giustizia, che prevede 6 articoli, approvato dal Consiglio dei Ministri.
Nell’articolo 1 si prevede l’estensione ad una serie di ipotesi di reato di criminalità grave degli strumenti di investigazione disciplinati dalla legislazione in materia di criminalità organizzata (come previsto dall’art 13 decreto legge 13 maggio 1991, n. 152 sulla lotta alla criminalità organizzata) e specificamente si estende l’impiego delle intercettazioni anche ambientali. Obiettivo: rendere più omogeneo il sistema e rafforzare i principali strumenti di contrasto a reati di particolare gravità, come quelli aggravati dal “metodo mafioso”, con finalità di terrorismo, reati di attività organizzata per il traffico illecito di rifiuti e sequestro di persona a scopo di estorsione.
L’articolo 2 prevede la creazione di archivi digitali inter-distrettuali per la conservazione delle intercettazioni registrate. I luoghi di ascolto restano presso le singole Procure. Obiettivo: risolvere la criticità (sollevate anche dal Procuratore nazionale antimafia e da numerosi Procuratori) su gestione, capienza e sicurezza degli archivi attualmente presenti presso ogni Procura. Le attività di intercettazione sono di pertinenza solo del singolo ufficio del pubblico ministero, ma si introduce l’istituzione di nuove infrastrutture digitali, per assicurare nuovi, più elevati e più uniformi livelli di sicurezza, ma anche più efficienza e più economicità. L’istituzione delle nuove infrastrutture, con l’archivio digitale, avviene con un percorso a tappe, attraverso più decreti del ministro della Giustizia.Compito del Ministero, l’allestimento e la manutenzione delle infrastrutture: i dati restano coperti dal segreto investigativo, nessuno, impegnato nell’allestimento o manutenzione, potrà in alcun modo avere accesso ai dati che non saranno in chiaro. Più decreti del Ministero serviranno per individuare infrastrutture adeguate e requisiti tecnici essenziali; per disciplinare collegamenti telematici con i luoghi di ascolto; per l’effettiva migrazione dei dati e l’archiviazione dei nuovi dati acquisiti (un passaggio da concordare con i singoli Procuratori).
L’articolo 3 riguarda il Tribunale per i minorenni. Si prevede che il giudice relatore possa delegare ai giudici onorari minorili specifici adempimenti, compresi l’audizione delle parti e l’ascolto del minore, ma secondo le modalità e sulle circostanze da lui puntualmente indicate e motivate. Quel giudice onorario farà poi parte del collegio che dovrà decidere sui procedimenti.
L’articolo 4 è dedicato alla formazione magistrati ordinari, candidati a posti direttivi o semi. Per accelerare le procedure di designazione, può essere esonerato dal corso di formazione della Scuola superiore della magistratura, specifico sulle attitudini organizzative, chi aspira ad incarichi direttivi e semidirettivi se abbia già esercitato quelle funzioni o abbia già ottenuto dal CSM una valutazione positiva dopo il primo quadriennio o abbia partecipato, in passato, a corsi di formazione specifici.
Nell’articolo 5 si consente il conferimento degli incarichi superiori nell’ambito della esecuzione penale esterna e degli istituti penali minorili ai dirigenti penitenziari del ruolo di istituto penitenziario in possesso dell’anzianità necessaria.L’urgenza delle disposizioni risiede nella improrogabile necessità di coprire posizioni dirigenziali di grande rilievo, come quelle degli uffici inter-distrettuali di esecuzione penale esterna e degli istituti penali minorili di maggiore complessità, che altrimenti, sulla base del personale ad oggi in servizio, non potrebbero essere coperte; al contempo, è urgente e necessario consentire l’immissione in servizio di tutti i vincitori delle procedure concorsuali in via di definizione.
Nell’articolo 6 l’aumento delle pene per i piromani. Si innalza la pena edittale minima prevista per l’ipotesi di incendio doloso: da quattro anni a sei anni di reclusione; per l’ipotesi di incendio colposo, da uno a due anni di reclusione. Si aggiunge a quella già esistente (se dall’incendio sia derivato un ”danno grave, esteso e persistente all’ambiente»), un’ulteriore circostanza aggravante: si prevede un aumento di pena da un terzo alla metà se il fatto è stato commesso «con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti allo svolgimento di servizi nell’ambito della prevenzione e della lotta attiva contro gli incendi boschivi o al fine di trarne profitto per sé o per altri”.