(Adnkronos) – “Il Protocollo tra il governo della Repubblica italiana e il Consiglio dei ministri della Repubblica di Albania per il rafforzamento della collaborazione in materia migratoria” è pubblico. Firmato il 6 novembre scorso a Roma da Giorgia Meloni ed Edi Rama, l’accordo consta di 14 articoli e di due allegati.
Nella premessa si sottolinea che “considerato l’interesse delle parti a promuovere una crescente cooperazione bilaterale in tutti i settori, anche nella prospettiva dell’adesione dell’Albania all’Ue, ritenuto necessario intensificare la collaborazione nell’ambito della gestione dei flussi migratori, anche in considerazione della vicinanza geografica e della comunanza di interessi e di aspirazioni tra le parti, consapevoli delle problematiche che derivano dalla migrazione illecita, in osservanza degli accordi internazionali nell’ambito della tutela dei diritti dell’uomo e, in particolare, nell’ambito della migrazione, certi delle azioni da intraprendere per la prevenzione dei flussi migratori illeciti e della tratta degli esseri umani e, nel contempo, per garantire la tutela dei diritti dell’uomo”, il protocollo “è finalizzato a rafforzare la cooperazione bilaterale tra le parti in materia di gestione dei flussi migratori provenienti da Paesi terzi, in conformità al diritto internazionale e a quella europea”.
All’articolo 3 si legge che la parte albanese riconosce alla parte italiana il diritto all’utilizzo delle aree (beni immobili di proprietà demaniale), secondo i criteri stabiliti dal presente protocollo. Le aree sono concesse a titolo gratuito per la durata del protocollo che, come previsto dall’articolo 13, è di cinque anni, rinnovato tacitamente per altri cinque, salvo che una delle due parti comunichi, con preavviso di almeno sei mesi rispetto alla scadenza, la propria intenzione di non rinnovarlo.
All’articolo 4 è scritto che “il numero totale di migranti presenti contemporaneamente nel territorio albanese in applicazione del presente Protocollo non potrà essere superiore a 3.000. Le strutture nelle aree previste sono gestite dalle competenti autorità della parte italiana secondo la pertinente normativa italiana ed europea. Le controversie che possano nascere tra le suddette autorità e i migranti accolti nelle suddette strutture sono sottoposte esclusivamente alla giurisdizione italiana. Le competenti autorità albanesi consentono l’ingresso e la permanenza nel territorio albanese dei migranti accolti nelle strutture al solo fine di effettuare le procedure di frontiera o di rimpatrio previste dalla normativa italiana ed europea e per il tempo strettamente necessario alle stesse. Nel caso in cui venga meno, per qualsiasi causa, il titolo della permanenza nelle strutture, la parte italiana trasferisce immediatamente i migranti fuori dal territorio albanese. I trasferimenti da e per le strutture medesime sono a cura delle competenti autorità italiane”.
Ancora l’articolo 4, al paragrafo 4, stabilisce che “l’ingresso dei migranti in acque territoriali e nel territorio della Repubblica di Albania avviene esclusivamente con i mezzi delle competenti autorità italiane. All’arrivo nel territorio albanese, le autorità competenti di ciascuna delle parti procedono separatamente agli adempimenti previsti dalla rispettiva normativa nazionale e nel rispetto del presente Protocollo”.
L’articolo 6 prevede che “le competenti autorità della parte albanese assicurano il mantenimento dell’ordine e della sicurezza pubblica nel perimetro esterno alle aree e durante i trasferimenti via terra, da e per le aree, che si svolgono nel territorio albanese. Le competenti autorità della parte italiana assicurano il mantenimento dell’ordine e della sicurezza all’interno delle aree. Le competenti autorità della Parte albanese possono accedere nelle aree, previo espresso consenso del responsabile della struttura stessa. In via eccezionale le autorità della parte albanese possono accedere nelle strutture, informando il responsabile italiano della stessa, in caso di incendio o di altro grave e imminente pericolo che richiede un immediato intervento”.
I paragrafi 5, 6 e 7 stabiliscono che “le competenti autorità italiane adottano le misure necessarie al fine di assicurare la permanenza dei migranti all’interno delle aree, impedendo la loro uscita non autorizzata nel territorio d’Albania, sia durante il perfezionamento delle procedure amministrative che al termine delle stesse, indipendentemente dall’esito finale. In caso di uscita non autorizzata dei migranti dalle aree, le autorità albanesi li ricondurranno nelle stesse. I costi che derivano dall’attuazione del presente paragrafo, sono sostenuti dalla parte italiana”. “Le competenti autorità italiane sostengono ogni costo necessario all’alloggio e al trattamento delle persone accolte nelle strutture, compreso il vitto, le cure mediche (anche nei casi che necessitano l’assistenza delle autorità albanesi) e qualsiasi altro servizio ritenuto necessario dalla parte italiana, impegnandosi affinché tale trattamento rispetti i diritti e le libertà fondamentali dell’uomo, conformemente al diritto internazionale”.
L’articolo 7 specifica che “le condizioni di lavoro del personale italiano sono regolate esclusivamente dalla normativa italiana. Le retribuzioni percepite dal personale italiano sono esenti da imposte sui redditi e da contributi per l’erogazione dell’assistenza sociale previsti dalla pertinente legislazione albanese, salvo i casi in cui il personale sia cittadino albanese residente nella Repubblica d’Albania. Per le parole dette o scritte e per gli atti compiuti nell’esercizio delle proprie funzioni, il personale italiano non è soggetto alla giurisdizione albanese anche dopo la fine dell’esercizio delle suddette funzioni in territorio albanese. Le comunicazioni di detto personale con le competenti autorità italiane non sono soggette a restrizioni o limitazioni da parte delle autorità albanesi”. Il paragrafo 8 precisa che “il personale italiano ha l’obbligo di rispettare le leggi dell’Albania e di non interferire nei suoi affari interni”.
L’articolo 9 prevede che “il periodo di permanenza dei migranti nel territorio dell’Albania in attuazione del presente protocollo, non può essere superiore al periodo massimo di trattenimento consentito dalla vigente normativa italiana. Le autorità italiane, al termine delle procedure eseguite in conformità alla normativa italiana, provvedono all’allontanamento dei migranti dal territorio albanese. Le spese relative a tali procedure sono totalmente sostenute dalla parte italiana conformemente alle disposizioni del presente protocollo. Per assicurare il diritto di difesa, le parti consentono l’accesso alle strutture previste dal presente protocollo agli avvocati, ai loro ausiliari, nonché alle organizzazioni internazionali e alle agenzie dell’Ue che prestano consulenza e assistenza ai richiedenti protezione internazionale, nei limiti previsti dalla legislazione italiana, europea e albanese applicabile”.
L’articolo 11 stabilisce che “la parte italiana allontana tutti i migranti dal territorio albanese entro il termine del presente protocollo”, mentre all”articolo 13 si legge che “ciascuna delle parti può, in qualsiasi momento, denunciare il presente protocollo, con un preavviso scritto di sei mesi. La denuncia dà notizia delle motivazioni alla controparte. Il protocollo può essere denunciato non prima di un anno dalla sua entrata in vigore”.
Infine i due allegati: il primo riguarda l’area destinata alla realizzazione delle strutture per le procedure di ingresso e l’area destinata alla realizzazione delle strutture per l’accertamento dei presupposti per il riconoscimento della protezione internazionale e per il rimpatrio dei migranti non aventi diritto all’ingresso e alla permanenza nel territorio italiano. Il secondo la disciplina dei rimborsi della parte italiana alla parte albanese.
Il protocollo Italia-Albania: il testo