(Adnkronos) –
Il Codacons ha presentato stamane davanti alla Procura di Imperia, a norma dell’art. 410 c.p.p., opposizione alla richiesta di archiviazione nei confronti di Blanco. Lo apprende l’Adnkronos, che ha preso visione in anteprima dell’atto di opposizione presentato dall’associazione dei consumatori. Riepiloghiamo la vicenda. Durante il festival di Sanremo il cantante si era reso protagonista di un episodio che aveva scatenato fortissime polemiche quando, salito sul palco dell’Ariston per la sua esibizione, aveva danneggiato con dei calci l’allestimento floreale del festival. Sul caso era stato aperto un fascicolo per il reato di danneggiamento dalla procura di Imperia su sollecitazione dello stesso Codacons ma la pm Barbara Bresci, lo scorso 2 maggio, pur ritenendo fondata la notizia di reato l’aveva ritenuto non punibile “per tenuità del fatto ex art. 131 bis c.p.p.”.
Il Codacons però non ci sta, e ne spiega i motivi. “Leggendo gli atti di indagine è errato far rientrare il fatto all’interno dei limiti di applicabilità dell’art. 131 bis c.p.p.”, tuona l’associazione nel documento visionato dall’Adnkronos. “Tutte le persone sentite a sommarie informazioni hanno affermato che la violenza espletata dal Sig. Fabbriconi (il cognome di Blanco, ndr) nei confronti della scenografia del teatro è stata determinata unicamente dal fatto che lo stesso ‘non sentiva la sua voce in cuffia’ (sic)”. Tra coloro che confermano questa versione, si legge nell’atto, c’è anche Amadeus. Il conduttore, rendendo sommarie informazioni, ha infatti dichiarato che “la totale distruzione dei fiori presenti sul palco è stato un gesto estemporaneo di Blanco non organizzato e non a conoscenza della produzione. Lo stesso ha poi giustificato con la rabbia provocatagli dai patiti problemi tecnici sorti durante la sua esibizione”.
Ed ecco che il Codacons sferra il suo attacco. “In poche parole il Sig. Blanco avrebbe distrutto con una violenza inaudita ed inopportuna la scenografia del teatro Ariston solo perché ha avuto problemi tecnici con l’audio e ‘non si sentiva in cuffia’”, affonda. E scandisce: “Tale giustificazione non può che configurare, senza ombra di dubbio, quei ‘futili motivi’ che escludono la particolare tenuità del fatto ai sensi del comma 3 dell’art. 131 bis c.p.p. secondo il quale appunto ‘l’offesa non può essere ritenuta di particolare tenuità, ai sensi del primo comma, quando l’autore ha agito per motivi abietti o futili'”.
“La giurisprudenza ha chiarito che la futilità dei motivi si evince dalla assoluta sproporzione tra il reato commesso e l’impulso interiore che lo ha determinato, proprio come accaduto nel caso di specie”, sottolinea il Codacons nel documento visionato dall’Adnkronos. “(…) E dunque, seguendo tale consolidato orientamento, il pm ha errato nel ritenere non punibile per tenuità del fatto il Sig. Fabbriconi proprio per la futilità dei motivi che lo hanno indotto a compiere lo scempio nella città dei fiori in mondovisione e dando altresì un messaggio assai diseducativo per i giovani ed inneggiante alla violenza gratuita”.
Per tali motivi, “ci si oppone alla richiesta di archiviazione e si insiste per la prosecuzione delle indagini”, argomenta il Codacons. In particolare, l’associazione chiede “che l’ill.mo Giudice per le indagini preliminari voglia ordinare la prosecuzione delle indagini preliminari indicando al Pubblico Ministero le ulteriori indagini da eseguire, alla luce della insufficienza di quelle svolte, che dovranno avere ad oggetto: 1) l’assunzione di sommarie informazioni del tecnico del suono operante nella serata del 7 febbraio 2023 durante l’esibizione del Sig. Fabbriconi; 2) acquisizione delle registrazioni audio del microfono del Sig. Fabbriconi durante la esibizione dello stesso; 3) l’assunzione di sommarie informazioni del Sindaco di Sanremo Alberto Biancheri”.