(Adnkronos) – Rafforzamento delle misure cautelari, e quindi l’ammonimento, braccialetto elettronico applicato di norma, obbligo di rispettare la distanza minima di avvicinamento di 500 metri dalla vittima e ampliamento delle fattispecie di reato per cui si possono applicare le misure precauzionali, tra cui anche revenge porn e sfregio del viso con l’acido. Sono alcune delle misure contenute nel ddl contro la violenza sulle donne approvato dal Consiglio dei ministri che tra gli obiettivi ha anche quello di velocizzare i tempi per l’applicazione delle misure cautelari, con termini stringenti per pubblici ministeri e giudici, e di dare priorità alla trattazione di processi in materia di violenza di genere e domestica e di rendere specializzati i pm cercando di assegnare sempre agli stessi i fascicoli riguardanti la violenza sulle donne.
Il ddl, composto da 15 articoli, punta soprattutto alla prevenzione per evitare che i cosiddetti ‘reati spia’ possano poi degenerare in fatti più gravi. Si tratta di imporre il cosiddetto cartellino giallo all’uomo violento, come lo ha definito la ministra per la Famiglia, Eugenia Roccella. E infatti l’inasprimento riguarda soprattutto chi è già stato destinatario dell’ammonimento e ricade nella stessa condotta, i cosiddetti recidivi.
Il ddl contro la violenza sulle donne approvato oggi in Cdm rafforza le misure cautelari, come “il ricorso al braccialetto elettronico e la distanza dell’uomo violento dalla possibile vittima” per la quale viene “inserita una soglia di 500 metri”, ha detto in conferenza stampa la ministra Roccella, spiegando che le nuove misure “velocizzano i tempi di intervento”.
“Abbiamo rafforzato anche l’ammonimento, che è il primo passo che può fare il questore a tutela della possibile vittima, estendendolo ai reati spia” ovvero “quei reati che possono configurare una situazione di allarme e consentire un intervento preventivo prima che la situazione si aggravi”, ha proseguito Roccella.
“Con il ministro Valditara in autunno, per la giornata contro la violenza sulle donne, diffonderemo il testo di legge nelle scuole, dove porteremo anche le persone che hanno subito violenza per spiegare quali sono state le conseguenze. Solo con i racconti delle vittime si può rendere giustizia e alimentare una consapevolezza crescente”, ha sottolineato la ministra per la Famiglia.
“Per quanto le pene siano elevate non costituiscono mai una deterrenza assoluta contro i reati di genere, siamo intervenuti con una legge complessa e articolata ma è solo con una operazione culturale che si possono ridurre, se non eliminare, reati così odiosi”, ha detto il ministro della Giustizia, Carlo Nordio, in conferenza stampa dopo il Cdm.
Il disegno di legge approvato dal Consiglio dei ministri per rafforzare il contrasto alla violenza sulle donne “è un intervento a 360 gradi, crea fattispecie di reato nuove, inasprisce le pene, interviene sul codice penale, sul codice di procedura penale, e anche sulla normativa antimafia”, ha spiegato Nordio.
Ecco le principali misure introdotte:
1. “Rafforzamento dell’’ammonimento’ da parte del questore. L”ammonimento’ da parte del questore è una misura di prevenzione oggi prevista per tutelare le vittime di atti di violenza domestica, cyberbullismo o atti persecutori (stalking). Lo scopo è di garantire una tutela rapida e anticipata rispetto alla definizione dei processi penali – si legge nel comunicato di Palazzo Chigi – Quando le forze di polizia ricevono una segnalazione, si attivano delle rapide procedure di verifica che possono portare al provvedimento di ammonimento. La persona ‘ammonita’ deve astenersi dal commettere ulteriori atti di molestia o violenza e può subire il ritiro di eventuali armi, anche se possedute legalmente. In caso di reiterazione della condotta, la procedibilità per i reati previsti non è più a querela di parte ma d’ufficio”.
“Con il ddl approvato oggi, si estendono i casi in cui si può applicare l’ammonimento. Si includono adesso i cosiddetti ‘reati-spia’, che avvengono nel contesto delle relazioni familiari ed affettive (attuali e passate): percosse; lesione personale; violenza sessuale; violenza privata; minaccia grave; atti persecutori; diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti; violazione di domicilio; danneggiamento – prosegue il comunicato – Si prevede l’aggravamento di pena quando i reati di violenza domestica o contro le donne sono commessi da un soggetto ammonito, anche se la vittima è diversa da quella che ha effettuato la segnalazione per cui è stato adottato l’ammonimento. Per la richiesta di revoca dei provvedimenti, i soggetti ammoniti dovranno aspettare almeno tre anni e dovranno avere ottenuto valutazioni positive in appositi percorsi di recupero. Inoltre, si amplia la definizione dei reati di ‘violenza domestica’, comprendendo quelli avvenuti in presenza di minorenni”.
2. “Potenziamento delle misure di prevenzione. Le misure di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza e dell’obbligo di soggiorno nel comune di residenza o di dimora abituale, previste dal Codice antimafia, potranno essere applicate anche agli indiziati di reati legati alla violenza contro le donne e alla violenza domestica (tentato omicidio; lesioni personali gravi e gravissime; deformazione dell’aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso; violenza sessuale). Queste misure si applicano indipendentemente dalla commissione di un precedente reato – si legge nel comunicato – La sorveglianza speciale di pubblica sicurezza sarà applicata agli indiziati di questi gravi reati con modalità di controllo elettroniche che ne richiedono il consenso. Nel caso in cui tale consenso sia negato, la durata della misura di prevenzione non potrà esser inferiore a due anni e il soggetto dovrà presentarsi periodicamente all’autorità di pubblica sicurezza”.
“Inoltre, sarà obbligatorio per il Tribunale (attualmente si tratta di una facoltà) imporre agli indiziati di questi reati il divieto di avvicinarsi a determinati luoghi, frequentati abitualmente dalle vittime, e l’obbligo di mantenere una determinata distanza, non inferiore a cinquecento metri, da tali luoghi e dalle vittime, prevedendo particolari modalità nel caso in cui la frequentazione di tali luoghi sia necessaria per motivi di lavoro o altre esigenze. Si prevede, infine, che in attesa dell’emissione della sorveglianza speciale, il Tribunale, se sussistono motivi di particolare gravità, possa disporre d’urgenza, in via temporanea, il divieto d’avvicinamento. Le violazioni saranno punite con la reclusione da 1 a 5 anni e sarà consentito l’arresto anche fuori dei casi di flagranza”.
3. “Velocizzazione dei processi, anche nella fase cautelare. Si assicura il rapido svolgimento dei processi in materia di violenza contro le donne, ampliando le fattispecie per le quali è assicurata priorità, includendo: costrizione o induzione al matrimonio; deformazione dell’aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso; violazione dei provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa; diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti; stato di incapacità procurato mediante violenza; lesione personale, in alcune ipotesi aggravate (per esempio quando il fatto è commesso contro i genitori, i figli o i coniugi/partner). Sarà assicurata priorità anche alla richiesta e trattazione delle richieste di misura cautelare personale”.
4. “Attribuzioni del Procuratore della Repubblica. Si prevede l’obbligo (e non più la mera facoltà), per il Procuratore della Repubblica, di individuare uno o più procuratori aggiunti o uno o più magistrati addetti all’ufficio per la cura degli affari in materia di violenza contro le donne e domestica”.
5. “Termini per la valutazione delle esigenze cautelari. Si inserisce, nel Codice di procedura penale, un nuovo articolo (Misure urgenti di protezione della persona offesa), con la previsione che il pubblico ministero abbia un massimo di 30 giorni dall’iscrizione della persona indagata nell’apposito registro per valutare se richiedere l’applicazione delle misure cautelari. Ulteriori 30 giorni al massimo saranno a disposizione del giudice per la decisione sull’istanza. Anche qualora il pubblico ministero non ravvisi i presupposti per la richiesta delle misure cautelari, dovrà proseguire le indagini preliminari”.
6. “Violazione degli ordini di protezione contro gli abusi familiari. Si prevede l’applicazione delle sanzioni penali previste per la violazione dei provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa anche alla violazione degli ordini di protezione emessi dal giudice in sede civile. La pena prevista è la reclusione da 6 mesi a 3 anni, con l’arresto obbligatorio in flagranza”.
7. “Arresto in flagranza differita. Si prevede l’arresto in “flagranza differita” per chi sarà individuato, in modo inequivocabile, quale autore di una condotta (violazione dei provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa; maltrattamenti in famiglia; atti persecutori), sulla base di documentazione video-fotografica o che derivi da applicazioni informatiche o telematiche (chat, condivisione di una posizione geografica…). L’arresto deve essere compiuto non oltre il tempo necessario alla sua identificazione e, comunque, entro le quarantotto ore dal fatto”.
8. “Rafforzamento delle misure cautelari e dell’uso del braccialetto elettronico. Si prevede l’applicazione della misura cautelare in carcere non solo nel caso di trasgressione alle prescrizioni degli arresti domiciliari ma anche nel caso di manomissione dei mezzi elettronici e degli strumenti di controllo disposti con la misura degli arresti domiciliari o con le misure di allontanamento dalla casa familiare o divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa. Si ampliano al tentato omicidio e alla deformazione dell’aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso (qualora commessi in danno dei prossimi congiunti o del convivente), le fattispecie per le quali è consentita l’applicazione della misura dell’allontanamento anche al di fuori dei limiti di pena previsti e si prevede il controllo del rispetto degli obblighi tramite il braccialetto elettronico e la prescrizione di mantenere una determinata distanza, comunque non inferiore a 500 metri, dalla casa familiare o da altri luoghi determinati, abitualmente frequentati dalla persona offesa. Si prevede la possibilità di stabilire la custodia cautelare in carcere anche nei procedimenti per il delitto di lesioni personali, in alcune ipotesi aggravate, e per la violazione dei provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa”.
9. “Informazioni alla persona offesa dal reato e obblighi di comunicazione. Si estende la previsione dell’immediata comunicazione alle vittime di violenza domestica o contro le donne, di tutte le notizie inerenti alle misure cautelari disposte nei confronti dell’autore del reato, sia esso imputato in stato di custodia cautelare, comprese l’evasione, la scarcerazione o la volontaria sottrazione dell’internato all’esecuzione della misura di sicurezza detentiva. Al fine di potenziare la “circolarità informativa” e la “multi-attorialità” nel delicato campo della violenza domestica o contro le donne, si prevede anche che l’autorità giudiziaria debba effettuare una comunicazione al questore, in caso di estinzione, inefficacia pronunciata per qualsiasi ragione, revoca o sostituzione in melius di misure cautelari coercitive personali, ai fini delle valutazioni di competenza in materia di misure di prevenzione”.
10. “Sospensione condizionale della pena. Si modificano gli obblighi ai quali il condannato deve soggiacere per accedere alla sospensione condizionale della pena. Si integra la previsione per cui, nei casi di condanna per alcuni specifici delitti, la sospensione condizionale della pena è subordinata alla partecipazione a specifici percorsi di recupero, stabilendo che non è sufficiente la mera “partecipazione” ma è necessario anche il superamento dei percorsi con esito favorevole, accertato dal giudice”.
11. “Provvisionale a titolo di ristoro anticipato a favore delle vittime. Si introduce una provvisionale a titolo di ristoro “anticipato”, in favore della vittima o, in caso di morte, degli aventi diritto che, in conseguenza dei delitti di omicidio, violenza sessuale o lesione personale gravissima, e deformazione dell’aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso, commessi dal coniuge, anche separato o divorziato, o da persona che è o è stata legata da relazione affettiva alla persona offesa, vengano a trovarsi in stato di bisogno. Si supera quindi l’attuale limite della necessità dell’acquisizione della sentenza di condanna”, conclude il comunicato di Palazzo Chigi.