(Adnkronos) – La Camera ha approvato con 281 voti favorevoli e nessun contrario il testo unificato delle proposte di legge recanti disposizioni per la prevenzione delle discriminazioni e la tutela dei diritti delle persone che sono state affette da malattie oncologiche. La legge introduce il ‘diritto all’oblio a seguito di guarigione’ oncologica. Il provvedimento ora dovrà andare all’esame del Senato.
Dall’accesso a un mutuo, a un finanziamento, a polizze assicurative, fino a un percorso di adozione di un figlio o di affidamento di un minore, passando per concorsi e lavoro. Sono alcuni degli ambiti in cui inciderà fortemente la legge sull’oblio oncologico, grazie alla quale le persone guarite da un tumore avranno diritto a non fornire informazioni né subire indagini in merito alla propria pregressa condizione patologica. Sull’applicazione delle disposizioni della legge vigilerà il Garante per la protezione dei dati personali.
Ecco dunque cosa prevede, nel dettaglio, la legge che introduce il ‘diritto all’oblio a seguito di guarigione’ oncologica. Ai fini della stipulazione o del rinnovo di contratti relativi a servizi bancari, finanziari, di investimento e assicurativi, non è ammessa la richiesta di informazioni relative allo stato di salute della persona fisica contraente concernenti patologie oncologiche da cui la stessa sia stata precedentemente affetta e il cui trattamento attivo si sia concluso, senza episodi di recidiva, da più di 10 anni alla data della richiesta. Tale periodo è ridotto della metà nel caso in cui la patologia sia insorta prima del compimento del 21esimo anno di età. Tali informazioni non possono essere acquisite neanche da fonti diverse dal contraente e, qualora siano comunque nella disponibilità dell’operatore o dell’intermediario, non possono essere utilizzate per la determinazione delle condizioni contrattuali.
Per quanto attiene a procedure di adozione e affidamento dei minori, le indagini che vengono fatte sui potenziali genitori o affidatari non possono riguardare il loro stato di salute. Viene in particolare stabilito che tali indagini non possono avere a oggetto patologie oncologiche trascorsi 10 anni dalla fine del trattamento terapeutico, in assenza di recidive o ricadute, ovvero 5 anni se la patologia è insorta prima del compimento del 21esimo anno di età.
Per quanto riguarda l’accesso alle procedure concorsuali, quando nel loro ambito sia previsto l’accertamento di requisiti psicofisici o concernenti lo stato di salute dei candidati, si fa divieto di richiedere informazioni relative allo stato di salute concernenti patologie oncologiche da cui essi siano stati precedentemente affetti e il cui trattamento attivo si sia concluso, senza episodi di recidiva, da più di 10 anni alla data della richiesta. Periodo ridotto della metà nel caso in cui la patologia sia insorta prima del 21esimo anno di età.
Viene rimessa a un decreto del ministro del Lavoro e delle Politiche sociali, di concerto con il ministro della Salute – sentite le organizzazioni di pazienti oncologici che siano iscritte nella sezione Reti associative del Registro unico nazionale del Terzo settore o che abbiano la forma giuridica di associazioni di secondo livello iscritte al predetto Registro – la promozione di specifiche politiche attive per assicurare, a ogni persona che sia stata affetta da una patologia oncologica, uguaglianza di opportunità nell’inserimento e nella permanenza al lavoro, nella fruizione dei relativi servizi, e nella riqualificazione dei percorsi di carriera e retributivi.