(Adnkronos) – L’impresa sociale, come definita dal Decreto Legislativo n.17 del 3 luglio 2017, n.112, è un ente privato che esercita in via stabile e principale un’attività d’impresa di interesse generale, senza scopo di lucro e con finalità civiche, di utilità sociale e solidaristiche, adottando modalità di gestione responsabili e trasparenti e favorendo il più ampio coinvolgimento dei lavoratori, degli utenti e di altri soggetti interessati all’attività dell’impresa stessa.
Le cooperative sociali e i consorzi acquisiscono di diritto la qualifica di impresa sociale. Al contrario, non possono acquisire la qualifica di impresa sociale le società costituite da un unico socio, le amministrazioni pubbliche e gli enti i cui atti costitutivi limitino l’erogazione di beni o servizi ai soli soci o associati.
Viene costituita con atto pubblico che deve espicitare il carattere sociale dell’impresa definendo l’oggetto sociale e l’assenza di finalità di lucro. L’impresa sociale può avere dipendenti e i componenti dell’organico possono essere remunerati, ma può distribuire solo parte degli utili eventualmente prodotti agli azionisti, con un limite fissato per azione, mentre deve reinvestire nell’organizzazione la parte restante.
Un’impresa sociale può svolgere solo determinate attività di interesse generale e sociale previste dalla Legge, tra cui: interventi sociali, prestazioni socio-sanitarie, attività di educazione, istruzione e formazione professionale, interventi a salvaguardia e protezione dell’ambiente, interventi di tutela del patrimonio culturale, formazione universitaria e post-universitaria, ricerca scientifica, organizzazione e gestione di attività culturali, cooperazione allo sviluppo, servizi finalizzati all’inserimento nel mercato del lavoro di persone svantaggiate, attività commerciali e produttive nell’ambito di filiere del commercio equo e solidale, alloggio sociale, accoglienza umanitaria, microcredito, agricoltura sociale, organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche, riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o confiscati alla criminalità organizzata.
L’impresa sociale deve svolgere in maniera continuativa una o più delle attività di interesse generale, sociale o di solidarietà per una quota superiore al 75% dei ricavi totali. Detto ciò, la normativa prevede particolari agevolazioni sia per l’impresa sociale che per i possibili soci, tra cui la detassazione degli utili e degli avanzi di gestione, introdotta a partire dal 2021 con la riforma del terzo settore, detrazioni IRES e IRPEF, altre agevolazioni in tema di imposte dirette e tributi locali, quali IMU, TASI, imposte catastali e di successione.
Per le persone fisiche che investono nelle imprese sociali sono previste agevolazioni sotto forma di detrazione ai fini del calcolo dell’imposta sul reddito pari al 30% dell’importo investito in imprese sociali, che abbiano tale qualifica da non più di 5 anni. Il limite massimo di investimento soggetto a detrazione è pari a un milione di euro. L’ordinamento prevede anche una deduzione del 30% sul reddito delle società per le persone giuridiche, con limite massimo di 1,8 milioni di euro.