(Adnkronos) – La Commissione europea ha definito le norme che regolano la fase transitoria del Carbon Border Adjustment Mechanism (Cbam), un sistema che prenderà avvio il prossimo 1° ottobre e si concluderà il 31 dicembre 2025. Con le nuove disposizioni, scattano nuovi obblighi informativi per le aziende sulla provenienza e l’impatto ambientale dei materiali importati.
L’obiettivo principale del Cbam è prevenire la cosiddetta “fuga di carbonio,” una situazione in cui le aziende spostano la produzione di beni ad alta intensità di emissioni in Paesi con politiche ambientali e climatiche meno rigorose.
Il nuovo meccanismo ha lo scopo di equiparare il prezzo del carbonio pagato per i prodotti realizzati dai Paesi europei che operano nel Sistema di Scambio delle Emissioni dell’Ue (Ets) con quello pagato per i prodotti realizzati in altri Paesi.
Questo accadrà dal 2026 quando finirà la fase provvisoria del Carbon Border Adjustment Mechanism e le aziende importatrici europee saranno tenute non solo a comunicare le informazioni richieste, ma anche ad acquistare certificati Cbam per compensare la differenza di prezzo del carbonio.
In questa prima fase transitoria l’obbligo per le aziende sarà solo di tipo informativo. Gli importatori di merci che rientrano nel Cbam saranno dunque tenuti a presentare alla Commissione una relazione trimestrale, dove specificare:
– la quantità totale di ciascun tipo di merce con la presenza di carbonio importata in ogni trimestre;
– le emissioni di Co2 provocate da tali merci;
– il Paese di origine delle merci;
– le coordinate geografiche della principale fonte di emissione dell’impianto utilizzato;
– gli eventuali costi sostenuti nel Paese di origine in relazione a tali emissioni.
La Commissione europea ha pubblicato delle linee guida per assistere gli importatori e i produttori di paesi terzi nell’attuazione delle nuove norme e ha sottolineato che sono attualmente in fase di sviluppo strumenti informatici specifici per assistere le aziende nel completare e comunicare i calcoli necessari, insieme a materiali di formazione, webinar e tutorial.
Le imprese importatrici dovranno riportare sia le emissioni dirette dei prodotti che le emissioni indirette, con un particolare focus sul consumo di energia elettrica utilizzata durante il processo produttivo.
Inizialmente, il Cbam riguarderà solo l’importazione di prodotti specifici che appartengono a settori con alta intensità di carbonio:
– ferro;
– acciaio;
– cemento;
– fertilizzanti;
– alluminio;
– elettricità;
– produzione di idrogeno;
– alcuni prodotti intermedi come viti e bulloni;
– emissioni indirette, specialmente l’energia elettrica utilizzata
È previsto che l’elenco delle merci Cbam sarà ampliato in futuro con l’obiettivo di includervi, entro il 2030, tutti i prodotti già assoggettati alla normativa Ets.
In base a quest’ultimo sistema, le aziende europee devono garantire il monitoraggio e la rendicontazione delle emissioni di Co2 e/o Co2 equivalente entro il 31 marzo di ogni anno per l’anno precedente. Gli obblighi informativi riguardano anche l’attività di ogni sottoimpianto utilizzato dalle imprese.
Al termine della valutazione, le aziende sono soggette a restituire un numero di quote pari alle emissioni entro il 30 aprile di ogni anno per l’anno precedente tramite l’acquisto di quote Ets.
In definitiva, si può affermare che il nuovo modello Cbam, centrale nel piano Fit for 55, è l’equivalente dell’Ue Ets per i produttori dei Paesi extracomunitari.