Il Consiglio dei ministri si è riunito martedì 23 aprile e ha approvato un disegno di legge sull’intelligenza artificiale (conosciuto come DDL IA). Il governo chiederà al Parlamento di calendarizzare rapidamente il dibattito, rispettando le procedure di entrambe le Camere. Alcune aree di intervento sono relative all’ambito sanitario, più precisamente gli articoli 7, 8 e 9.
Il disegno di legge mira a stabilire criteri regolatori per bilanciare le opportunità offerte dalle nuove tecnologie con i rischi associati al loro uso improprio, sottoutilizzo o impiego dannoso, similmente all’omologo atto continentale (IA Act). Stabilisce norme e principi che incoraggiano l’uso della tecnologia per migliorare le condizioni di vita e la coesione sociale, assicurando anche soluzioni per la gestione del rischio in modo antropocentrico. Non intende sovrapporsi al regolamento europeo sull’intelligenza artificiale, approvato dal Parlamento Europeo il 13 marzo, ma vuole accompagnarlo negli ambiti del diritto interno, considerando che il regolamento UE si basa su un’architettura di rischio.
Aree di intervento
Il disegno di legge si concentra su cinque ambiti:
- Strategia nazionale
- Autorità nazionali
- Azioni promozionali
- Tutela del diritto d’autore
- Sanzioni penali
Inoltre, include una delega al governo per adeguare il quadro normativo nazionale al regolamento europeo, con particolare attenzione all’alfabetizzazione e alla formazione in materia di IA, sia nei percorsi scolastici e universitari, sia per i professionisti. La delega riguarda anche il riordino in materia penale per adattare reati e sanzioni all’uso illecito dei sistemi di IA.
Modifiche rispetto alla bozza precedente
L’unica variazione è la numerazione degli articoli. Le disposizioni relative all’ambito sanitario ora sono contenute negli articoli 7, 8 e 9.
Dettagli sugli articoli 7, 8 e 9, ambito Sanità
- Articolo 7: Disciplina l’uso dell’intelligenza artificiale in ambito sanitario e per la disabilità. Vietato discriminare l’accesso ai servizi sanitari. Prioritario il diritto all’informazione sull’uso della IA e promuove la diffusione di sistemi per migliorare le condizioni di vita delle persone con disabilità. La decisione resta sempre in mano alla professione medica, e i sistemi di IA devono essere affidabili, con verifiche e aggiornamenti regolari.
- Articolo 8: Regola la ricerca e la sperimentazione scientifica con sistemi di IA per finalità terapeutiche e farmacologiche. Dichiarati di interesse pubblico i trattamenti di dati, anche personali, eseguiti da soggetti pubblici e privati senza scopo di lucro.
- Articolo 9: Stabilisce una piattaforma di IA per supporto sanitario e assistenza territoriale, affidata all’Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali (AGENAS). Fornisce servizi di supporto ai professionisti sanitari, ai medici e agli utenti per l’accesso ai servizi delle Case di Comunità. La piattaforma utilizza solo i dati strettamente necessari, con l’AGENAS responsabile del trattamento dei dati. L’agenzia deve rispettare le linee guida sulla privacy e sulla sicurezza, garantendo il rispetto del Regolamento UE 2016/679.