Bisognerà attendere le “forche caudine” di Camera e Senato e dei loro precari equilibri di maggioranza prima di dare un giudizio definitivo. Ma l’articolo 96 del “Disegno di legge di bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024”, per come ha preso forma al 10 novembre, è una potenziale rivoluzione per la spesa farmaceutica in Italia. “Al fine di sostenere il potenziamento delle prestazioni ricomprese nei livelli essenziali di assistenza” e “anche alla luce delle innovazioni che caratterizzano il settore – recita la formulazione del Ddl – il tetto della spesa farmaceutica per acquisti diretti è rideterminato nella misura dell’8 per cento per l’anno 2022, dell’8,15 per cento per l’anno 2023 e dell’8,30 per cento a decorrere dall’anno 2024”. Un trend crescente che lascerebbe invece invariato “il valore percentuale del tetto per acquisti diretti di gas medicinali” e “il limite della spesa farmaceutica convenzionata” che però per la prima volta da un lustro a questa parte attaccherebbe al cuore uno die più grandi colli di bottiglia della spesa sanitaria nella penisola: i tetti di spesa; e ancora più il meccanismo di compartecipazione allo sforamento degli stessi da parte delle aziende produttrici noto come “payback” .Sistema che a detta di stakeholder e addetti ai lavori rappresenta uno dei più grossi disincentivi gli investimenti.
La misura ovviamente non lo cancella. Ma alza l’asticella per far sì che il payback – pensato come un’eventualità “eccezionale”, diventato invece la l’ordinarietà – non sia attivato e attivabile per forza di cose ogni anno. Con i nuovi tetti di spesa modificati il valore complessivo della spesa farmaceutica viene rideterminato nel 15 per cento per l’anno 2022, nel 15,15 per cento nell’anno 2023 e nel 15,30 per cento a decorrere dall’anno 2024, con la possibilità di rideterminare le percentuali annualmente su proposta del Ministero della salute, sentita l’Agenzia italiana del farmaco (Aifa) e d’intesa con il Ministero dell’economia e delle finanze, sulla base dell’andamento del mercato dei medicinali e del fabbisogno assistenziale italiano. 3. Allo stesso tempo, come da prassi, va aggiornato annualmente da parte dell’Agenzia italiana del farmaco (AIFA) l’elenco dei prodotti rimborsabili dal Servizio Sanitario Nazionale, sulla base dei criteri di costo e di efficacia e all’allineamento dei prezzi dei farmaci terapeuticamente sovrapponibili.
Il Ddl ora sbarca al Senato
Il Ddl è pronto ora per approdare a Palazzo Madama e, come prassi negli ultimi anni, dovrebbe avere una sola vera lettura per poi passare blindato e con fiducia a Montecitorio. L’articolo 96 non è l’unica disposizione in Finanziaria che offre novità sul fronte salute, sanità e pharma presente nella configurazione attuale del testo. L’articolo successivo, il 97, si occupa anch’esso dei tetti di spesa per l’acquisto di dispositivi medici in ragione dell’emergenza Covid, derogando all’attuale disciplina e sancendo che “i dispositivi medici correlati alle azioni di contenimento e contrasto alla pandemia da SARS-CoV-2”, come catalogati nell’elenco “Acquisti di dispositivi e attrezzature per il contrasto all’emergenza Covid-19”, acquistati dalle regioni e province autonome, non sono considerati per gli anni 2020 e 2021 “ai fini del computo del tetto di spesa”. Un’importante novità che interviene nelle ore in cui si rialzano i contagi in alcune aree d’Italia. E con essi i timori e l’attenzione alla capacità di risposta del sistema ospedaliero.
Ancora: dal 2022 verrebbero stanziati 200 milioni di euro l’anno sulla quota indistinta del fabbisogno sanitario standard nazionale per l’aggiornamento periodico dei Livelli essenziali di assistenza (Lea).
C’è il “riconoscimento delle particolari condizioni del lavoro” svolto dal personale della dirigenza medica e dal personale del comparto sanità (articolo 101 Ddl), dipendente dalle aziende e dagli enti del Servizio sanitario nazionale ed operante nei servizi di Pronto Soccorso. Per i quali viene prevista una specifica indennità di natura accessoria da riconoscere dal primo gennaio 2022, nei limiti degli importi annui lordi di 27 milioni di euro per la dirigenza medica e di 63 milioni di euro per il personale del comparto sanità. Ci sono 105 milioni di euro per la proroga delle “Unità speciali di continuità assistenziale”.