Dall‘accesso a un mutuo, a un finanziamento, a polizze assicurative, fino a un percorso di adozione di un figlio o di affidamento di un minore, passando per concorsi e lavoro. Sono alcuni degli ambiti in cui inciderà fortemente la legge sull’olbio oncologico, appena lo scorso 3 agosto, all‘unanimità alla Camera, grazie alla quale le persone guarite da un tumore avranno diritto a non fornire informazioni né subire indagini in merito alla propria pregressa condizione patologica.
Oblio oncologico, sull’applicazione delle disposizioni della legge vigilerà il Garante per la protezione dei dati personali
Sull’applicazione delle disposizioni della legge vigilerà il Garante per la protezione dei dati personali. Ecco dunque cosa prevede, nel dettaglio, la legge che introduce il ‘diritto all’oblio a seguito di guarigione’ oncologica.
Ai fini della stipulazione o del rinnovo di contratti relativi a servizi bancari, finanziari, di investimento e assicurativi, non è ammessa la richiesta di informazioni relative allo stato di salute della persona fisica contraente concernenti patologie oncologiche da cui la stessa sia stata precedentemente affetta e il cui trattamento attivo si sia concluso, senza episodi di recidiva, da più di 10 anni alla data della richiesta. Tale periodo è ridotto della metà nel caso in cui la patologia sia insorta prima del compimento del 21esimo anno di età.
Adozione e affidamento dei minori, le indagini che vengono fatte sui potenziali genitori o affidatari non possono riguardare il loro stato di salute
Tali informazioni non possono essere acquisite neanche da fonti diverse dal contraente e, qualora siano comunque nella disponibilità dell’operatore o dell’intermediario, non possono essere utilizzate per la determinazione delle condizioni contrattuali. Per quanto attiene a procedure di adozione e affidamento dei minori, le indagini che vengono fatte sui potenziali genitori o affidatari non possono riguardare il loro stato di salute. Viene in particolare stabilito che tali indagini non possono avere a oggetto patologie oncologiche trascorsi 10 anni dalla fine del trattamento terapeutico, in assenza di recidive o ricadute, ovvero 5 anni se la patologia è insorta prima del compimento del 21esimo anno di età.