Ancora un rinvio per la data di scadenza entro cui le aziende di dispositivi medici sono tenute a versare il payback. La proroga al 31 luglio 2023 è contenuta nel DL Termini legislativi, approvato lunedì 19 giugno dalle Commissioni Affari Costituzionali e Bilancio della Camera.
I due interventi di rilievo
Una misura in particolare ha apportato ulteriori novità in merito alla normativa sul payback dei dispositivi medici, dopo quanto previsto già a maggio dalla conversione in legge del Decreto Bollette.
In questo caso, la Commissione ha dato il via libera all’emendamento dei relatori n. 3.036 “Art. 3-bis sviluppo della disciplina per i dispositivi medici”, che ha introdotto due interventi di rilievo:
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Autorizzazione di modifica da parte del MinSal del tetto di spesa – Dispone che la disciplina per il controllo del tetto di spesa regionale per l’acquisto dei dispositivi medici (fissato oggi al 4,4%), possa essere modificata su proposta del Ministero della salute, sentita l’Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (AGENAS), d’intesa con il Ministero dell’economia, sulla base di specifico monitoraggio effettuato dal Ministero della salute sentita la conferenza Stato regioni, nonché nel rispetto degli equilibri programmati di finanza pubblica e in coerenza con il livello del finanziamento del Servizio sanitario nazionale.
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Proroga scadenza payback – Viene prorogata ulteriormente la data di scadenza per il ripiano del payback dispositivi medici, portandola al 31 luglio 2023 rispetto alle ultime previsioni del 30 giugno.
La conclusione dell’esame in prima lettura proseguirà quindi in Aula
Dopo aver concluso con l’esame delle altre proposte presentate, le Commissioni hanno quindi deliberato di conferire ai relatori, onorevole Urzì per la I Commissione e onorevole Cattoi per la V Commissione, il mandato a riferire favorevolmente all’Assemblea sul provvedimento in esame. La conclusione dell’esame in prima lettura proseguirà quindi in Aula nel corso di questa settimana, ma non dovrebbero essere approvate nuove modifiche.