All’inizio di giugno è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale la sentenza della Corte Costituzionale relativa al doppio cognome. Un’attribuzione che richiede di essere normata per evitare incongruenze. Ne abbiamo parlato con Domenico Pittella, l’avvocato della coppia che ha portato la questione alla Corte Costituzionale.
Una sentenza storica
La sentenza della Corte Costituzionale, emessa nell’aprile 2022, aveva stabilito che assegnare automaticamente ai figli il cognome del padre è una norma illegittima, in quanto “si traduce nell’invisibilità della madre” ed è il segno di una diseguaglianza fra i genitori.
La Corte invita, con la pubblicazione della sentenza, il Parlamento a farsi carico delle leggi che indicheranno i principi da seguire per regolare l’attribuzione del doppio cognome. Ci sono infatti alcuni aspetti dell’applicazione della sentenza da chiarire.
Come si è giunti alla Corte Costituzionale?
Risponde Domenico Pittella: “Ho seguito insieme al collega Giampaolo Brienza il caso di una coppia che presentava il seguente caso: avevano avuto due figlie riconosciute solo in un secondo momento dal padre, che quindi avevano assunto il solo cognome della madre ai sensi dell’art. 262 del Codice Civile.
Successivamente, i genitori delle prime due figlie si sposano e hanno un terzo figlio, al quale intendono attribuire il solo cognome della madre, per consentirgli di avere lo stesso cognome delle sorelle, quindi a tutela del suo interesse a sviluppare la propria identità in armonia con quella delle sorelle. La richiesta viene negata sulla base del quadro normativo vigente così propongo ricorso al Tribunale di Lagonegro che rigetta.
Su mio reclamo, la Corte d’Appello di Potenza rimette alla Corte Costituzionale la quale enuncerà un principio di diritto che trova applicazione anche ai processi pendenti, come quello che mi vede coinvolto quale legale.
Il principio di diritto enunciato dalla Corte è chiaro: il cognome del nato deve essere frutto di condivisione tra i genitori; se manca la condivisione, allora i nati avranno entrambi i cognomi.
Questa decisione costituisce una svolta storica, nel segno del superamento della regola del “patronimico” che, come abbiamo sostenuto nelle nostre difese, si giustificava solo alla luce della visione patriarcale della famiglia, non più in linea con il sentire sociale.
È molto importante osservare che tale principio può affermarsi alla luce di una lettura evolutiva dell’art. 29 della Carta: non ci può essere incompatibilità tra eguaglianza tra i genitori e unità della famiglia ma, come la dottrina ha messo in luce sin dagli anni ’70, c’è unità solo in caso di effettiva eguaglianza tra i genitori”.
Se manca un accordo
Si stabilisce quindi che il cognome dei nuovi nati “deve comporsi con i cognomi dei genitori” nell’ordine stabilito dagli stessi. C’è naturalmente anche la possibilità che venga attribuito il cognome di uno dei due, sia questo del padre o della madre.
L’accordo tra i genitori è però fondamentale perché si proceda con questa opzione. In mancanza di ciò, sarà d’obbligo registrare entrambi i cognomi e se non si raggiunge un’intesa sul loro ordine, è previsto l’intervento di un giudice.
“Non ci sono problemi ‘burocratici’ provocati da questa pronuncia” sottolinea Pittella. “Già oggi esistono tante persone con due cognomi (a fronte dell’aggiunta di un cognome o alla luce di alcune tipologie di adozione) il che non dà luogo ad alcun problema.
Guardiamo alla svolta storica seguita alla pronuncia: finalmente il cognome del nato non risente più dell’impostazione patriarcale della famiglia, non più in linea con il sentire sociale e con i principi delle Carte dei diritti fondamentali”.
Il meccanismo moltiplicatore del doppio cognome
Uno degli aspetti per cui la Corte Costituzionale richiede un “intervento impellente” riguarda il meccanismo moltiplicatore. Si intende infatti impedire che, con il succedersi delle generazioni, i cognomi affidati alla prole crescano incontrollabilmente di numero. È questa una delle principali obiezioni emerse nel dibattito pubblico.
Nella sentenza si legge quindi che è opportuno che il genitore con doppio cognome ne scelga esclusivamente uno da tramandare ai figli. In questo modo il numero dei cognomi possibili resterà sempre due e non crescerà di numero.
“Questo rischio sarà fronteggiato dall’intervento del legislatore, che dovrà prevedere il passaggio di uno solo dei due cognomi alla successiva generazione” spiega Pittella. È quanto accade in molti altri Paesi (si pensi alla Francia). Sarà il legislatore a scegliere quale criterio adottare (quello della scelta a mio avviso preferibile; quello dell’ordine alfabetico; quello del sorteggio).
Il cognome di sorelle e fratelli
Infine, vanno normate le situazioni in cui i nuovi nati hanno fratelli e sorelle con un solo cognome. In questi casi va preservato “l’interesse del figlio a non vedersi attribuito – con il sacrificio di un profilo che attiene anch’esso alla sua identità familiare – un cognome diverso” da quello degli altri membri della prole. La sentenza indica una soluzione che andrà confermata dal legislatore: il cognome dei fratelli e delle sorelle maggiori è vincolante.
È questa “una esigenza da salvaguardare” sostiene Pittella. “Il principio dell’accordo tra i genitori deve arrestarsi se in contrasto con il miglior interesse dei figli. Il legislatore dovrà prevedere chiaramente che i successivi figli porteranno in automatico lo stesso cognome del primo”.